Cassazione Penale, Ordinanza n. 23234/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Trieste in relazione a un reato previsto dall’art. 13 d.lgs. 286/1998, con pena concordata di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Deduceva la violazione dell’art. 143 c.p.p. e la nullità della sentenza per difetto di assistenza di interprete e per mancata traduzione della sentenza, assumendo di non parlare, leggere e comprendere la lingua italiana. La Corte rileva però che, alla luce della disciplina introdotta dalla l. n. 103/2017, contro il patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo prospettato non rientra tra quelli consentiti. Inoltre, dagli atti emergeva che l’arrestato comprendeva la lingua italiana e tale dato non era stato contestato nel rito direttissimo, sicché la doglianza era anche infondata in fatto. Il giudice di merito aveva infine ratificato l’accordo tra le parti ed escluso motivatamente i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti
La sentenza di patteggiamento è oggetto del ricorso per cassazione nei limiti stabiliti dalla legge.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Dopo la modifica introdotta dalla l. n. 103/2017, i motivi di ricorso avverso il patteggiamento sono tassativi e non includono doglianze diverse da quelle elencate.
È la norma invocata dal ricorrente per lamentare il difetto di assistenza linguistica e di traduzione, ma la doglianza non è ammessa nei limiti del ricorso contro il patteggiamento.
Il giudice, nel ratificare l'accordo, ha escluso motivatamente la sussistenza di cause di proscioglimento immediato.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
Norma incriminatrice oggetto della contestazione nel procedimento definito con patteggiamento.
Ha modificato il regime dei motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tale elenco sono inammissibili.
- Le doglianze relative alla mancata assistenza dell’interprete o alla mancata traduzione degli atti, quando non rientrino nei motivi consentiti contro il patteggiamento, non possono essere esaminate in sede di legittimità.
- La deduzione in cassazione di una pretesa mancata conoscenza della lingua italiana deve trovare riscontro negli atti processuali; se dagli atti emerge il contrario e la questione non è stata tempestivamente sollevata nel merito, il motivo non può essere accolto.
- Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare ex art. 129 c.p.p. l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato, motivando in ordine alla loro insussistenza.
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