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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34950/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'ente previdenziale per il pagamento del contributo del 2% previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, dovuto per gli anni 2005-2010. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione della società e confermato il decreto, e la corte d'appello aveva a sua volta respinto il gravame. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza/procedimento per omessa autenticazione della copia telematica del decreto ingiuntivo opposto o per mancanza di copia autentica rilasciata dalla cancelleria, in relazione agli artt. 643, comma 2, c.p.c. e 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012; (2) violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., per asserita carenza dei presupposti probatori del decreto ingiuntivo; (3) violazione dell'art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, per errata individuazione della base imponibile del contributo, cioè del fatturato annuo rilevante ai fini del prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito e, comunque, non era stato allegato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla pretesa irregolarità processuale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che la corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei principi consolidati in tema di prova del credito contributivo ai fini del decreto ingiuntivo. Pure il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la corte d'appello si era attenuta all'orientamento di legittimità già formatosi sulla base di calcolo del contributo ENPAM ex art. 1, comma 39, l. n. 243/2004. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto sul piano dell'ammissibilità; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo era diretto a denunciare una nullità processuale, ma è stato ritenuto inammissibile perché la questione era nuova e non accompagnata dalla deduzione di un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 643, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di documentazione del decreto ingiuntivo opposto; la Corte non ha accolto la censura perché non dedotta nei gradi di merito e non lesiva del diritto di difesa.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012

    Invocato per contestare l'autenticazione della copia telematica del decreto ingiuntivo; la censura è stata reputata inammissibile.

  • artt. 633 e 634 c.p.c.

    Richiamati per sostenere l'insufficienza probatoria a base del decreto ingiuntivo; la Corte ha ribadito che per i crediti contributivi sono idonei l'attestazione dell'ente creditore e i verbali di accertamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme agli artt. 633 e 634 c.p.c.; la censura è stata dichiarata inammissibile perché la decisione di merito era conforme ai principi consolidati.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato come filtro di inammissibilità quando la sentenza impugnata ha deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 1, comma 39, l. n. 243/2004

    Disposizione che prevede il contributo del 2% dovuto dalle società di capitali; la Corte ha ribadito che la base di calcolo è il fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal SSN, con apporto di medici o odontoiatri in collaborazione autonoma libero-professionale e con esclusione del fatturato senza tale apporto.

  • art. 635, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel principio sulla prova del credito contributivo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità non possono introdurre questioni nuove mai dedotte nei gradi di merito, specie quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito; il ricorrente deve anche indicare dove e come la questione sia stata prospettata in precedenza.
  • La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione, non essendo tutelato un astratto interesse alla regolarità formale del processo.
  • Per i crediti da omesso versamento di contributi previdenziali o assistenziali, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo sono idonee prove documentali quali l'attestazione dell'ente creditore e i verbali di accertamento degli organi ispettivi, anche se tali atti non hanno piena efficacia probatoria nel successivo giudizio di opposizione.
  • In tema di contributo ENPAM del 2% ex art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, la base imponibile va individuata nel fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal SSN con apporto di medici o odontoiatri in collaborazione autonoma libero-professionale, con esclusione del fatturato relativo a prestazioni svolte senza tale apporto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato del quale non si offrono argomenti idonei a modificarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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