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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00869/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, già condannato dalla Corte d'appello per rapina impropria consumata e lesioni aggravate, ha proposto ricorso contro la sentenza di secondo grado deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha chiesto l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato di rapina ex art. 628, secondo comma, c.p., richiamando la pronuncia n. 86/2024 della Corte costituzionale; la Corte di cassazione ha rilevato che, alla luce dei fatti accertati, il valore della cosa sottratta era superiore a duemila euro e vi erano anche lesioni cagionate a una persona offesa, sicché la lieve entità non era configurabile. Nella rubrica del motivo il ricorrente aveva anche evocato l'art. 131-bis c.p., ma la Corte ha osservato che tale istituto non era stato oggetto della pronuncia costituzionale richiamata ed era comunque inapplicabile al reato per difetto dei limiti edittali. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per la rapina impropria consumata, chiedendo la riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria o in tentato furto in concorso con lesioni; la Corte ha ritenuto la censura non specifica, perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già disattese in appello e non confrontata con le ragioni della decisione impugnata. Nello stesso motivo aveva evocato anche un travisamento della prova, ma senza indicare in modo puntuale e definito l'atto o il dato processuale asseritamente travisato. Con il terzo motivo ha dedotto difetti motivazionali quanto alla responsabilità per le lesioni aggravate, limitandosi però a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio e delle dichiarazioni testimoniali, richiesta incompatibile con il sindacato di legittimità, che riguarda il rapporto tra motivazione e decisione e non una nuova valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la lieve entità non era compatibile con la concreta gravità della condotta e perché l'art. 131-bis c.p. non era applicabile al reato contestato. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per l'uso improprio della doglianza di travisamento della prova. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, secondo comma, c.p.

    La Corte esclude che, nel caso concreto, possa ravvisarsi la lieve entità del fatto in una rapina caratterizzata da valore sottratto elevato e da lesioni alla persona offesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è ritenuta non applicabile al reato contestato, in quanto la cornice edittale del delitto non rientra nei limiti previsti per l'operatività dell'istituto.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità delle censure, poiché si limita a reiterare motivi già dedotti in appello senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il richiamo al travisamento della prova non è ritenuto correttamente articolato, perché manca l'indicazione puntuale del dato processuale asseritamente travisato.

  • Corte cost. n. 86 del 2024

    La pronuncia costituzionale è richiamata dal ricorrente a sostegno della richiesta di lieve entità, ma la Corte osserva che non consente l'accoglimento nel caso concreto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È richiamato solo per la nuova formulazione dell'art. 131-bis c.p., che comunque non rende applicabile l'istituto al reato oggetto di causa.

Massime di principio

  • La lieve entità del fatto non può essere riconosciuta quando la rapina presenti un significativo valore del bene sottratto e sia accompagnata da lesioni alla persona offesa, perché tali elementi escludono una valutazione minimizzante della condotta.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile se il reato contestato non rientra nei limiti edittali previsti dalla norma, anche nella formulazione vigente a seguito delle riforme richiamate.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua con precisione il dato processuale asseritamente travisato e mostra la palese difformità tra risultanza e rappresentazione giudiziale; non basta una critica generica alla valutazione delle prove.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio, delle dichiarazioni testimoniali o dell'attendibilità delle fonti di prova, essendo riservato al giudice di merito l'apprezzamento del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaLesioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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