Cassazione Penale, Sentenza n. 35225/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Con ordinanza dell’11 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l’istanza del condannato di detenzione domiciliare speciale per padre di figlio minore di dieci anni e ha dichiarato inammissibili le ulteriori istanze di misure alternative, in ragione della condanna per reati ostativi. Quanto alla detenzione domiciliare speciale, il Tribunale ha ritenuto non provata l’impossibilità della madre di occuparsi del figlio. Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che era stato prodotto il contratto di lavoro della moglie, dal quale sarebbero risultate mansioni e sede lavorativa, e che tale documentazione dimostrava l’impossibilità di cura. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’inammissibilità delle altre istanze: pur essendo stato condannato per reati ostativi, la collaborazione sarebbe stata impossibile per la disarticolazione del sodalizio, come indicato da articoli di stampa e dallo stralcio di una sentenza di condanna; inoltre, sarebbero state allegate circostanze dimostrative della rescissione dei legami criminali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: benché la pronuncia della Corte costituzionale n. 52 del 2025 abbia eliminato dall’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen. il requisito secondo cui non doveva essere possibile affidare la prole ad altri che al padre, il ricorso non ha trascritto né specificamente allegato gli elementi di prova che il Tribunale avrebbe trascurato. Il generico riferimento al contratto di lavoro non chiariva turni, periodicità, durata dell’impegno, sede e natura dell’impiego; anche le allegazioni richiamate nelle memorie erano approssimative e non consentivano di verificare l’impossibilità della madre di occuparsi del figlio. È stata quindi ritenuta non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale circa l’assenza della prova richiesta. Il secondo motivo è stato rigettato: il Tribunale aveva applicato i parametri dell’art. 4-bis ord. pen. nel testo modificato dal d.l. n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, e aveva rilevato la mancanza di allegazioni sull’adempimento delle obbligazioni civili o sull’assoluta impossibilità di adempiervi, nonché di elementi specifici ulteriori sulla partecipazione al percorso rieducativo e sull’assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità. Il richiamo alla disarticolazione del clan e all’impossibilità di collaborare non confutava tali autonome ragioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Norme richiamate
art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.
Ne consegue che, in definitiva, in modo non manifestamente illogico, e privo di travisamenti degli elementi di prova raccolti, il Tribunale ha ritenuto che all’esito dell’istruttoria non vi fosse prova che il condannato versasse nella situazione di padre di figlio minore degli anni dieci, la cui madre è impossibilitata a prendersi cura dello stesso, prevista dal settimo comma dell’art. 47-quinquies citato.
L’accesso alla detenzione domiciliare speciale richiesta dal padre presuppone la prova che la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio minore di dieci anni. In Cassazione, la censura sulla valutazione di tale prova deve indicare e rendere verificabili gli elementi asseritamente pretermessi.
L’ordinanza ha ritenuto che non fosse possibile superare l’ostatività del titolo di reato in espiazione, in quanto il condannato non ha allegato all’istanza elementi sulla collaborazione con la giustizia, sull’adempimento delle obbligazioni civili e sulla insussistenza di attuali collegamenti con la criminalità.
Per i condannati per reati ostativi, la mancanza di collaborazione non esclude in assoluto la concessione dei benefici, ma l’istanza deve confrontarsi con i requisiti previsti dall’art. 4-bis ord. pen. e allegare elementi specifici, tra cui quelli relativi agli obblighi civili e all’assenza di collegamenti criminali. La mera allegazione dell’impossibilità di collaborare non supera le autonome carenze istruttorie rilevate.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda del padre di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen. richiede la prova dell’impossibilità della madre di occuparsi del figlio minore di dieci anni; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del requisito relativo all’impossibilità di affidare il minore ad altri, la disponibilità di ulteriori persone a prestare assistenza non costituisce condizione ostativa.
- Il ricorso per cassazione che censura la valutazione degli elementi probatori deve indicare o trascrivere in modo specifico gli elementi che assume pretermessi, rendendo possibile verificarne la rilevanza rispetto alla motivazione impugnata. Un richiamo generico a documenti o ad allegati di precedenti memorie non soddisfa tale onere quando non ne espone il contenuto decisivo.
- Per l’accesso ai benefici penitenziari da parte di condannati per reati ostativi di prima fascia, l’assenza di collaborazione non è di per sé decisiva; l’istante deve tuttavia allegare elementi specifici conformi ai requisiti dell’art. 4-bis ord. pen., tra cui l’adempimento delle obbligazioni civili o l’assoluta impossibilità di adempiervi e dati ulteriori sulla rieducazione e sull’assenza di collegamenti criminali.
- La deduzione dell’impossibilità di collaborare con la giustizia non è sufficiente a confutare una decisione che si fondi anche sulla mancata allegazione degli altri requisiti previsti per il superamento dell’ostatività, se il ricorso non prende posizione su tali autonome ragioni.
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