Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08685/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, pronunciata in sede di rinvio, che aveva solo parzialmente riformato la precedente decisione di condanna del giudice di merito, rideterminando la pena. La vicenda riguarda una condanna resa all'esito di giudizio abbreviato per detenzione abusiva e porto abusivo di armi. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, sostenendo che la motivazione sul punto fosse insufficiente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse esclusivamente il trattamento sanzionatorio e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e non manifestamente illogica: il giudice di merito aveva valorizzato la personalità dell'imputato e il mancato rispetto delle prescrizioni imposte con la misura non custodiale applicata, rilevando che il comportamento successivo al reato è elemento valutabile ai sensi dell'art. 133 c.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il comportamento successivo al reato rientra tra i parametri che il giudice può valutare ai fini della commisurazione della pena e, nel caso concreto, anche per escludere la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

  • artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967

    Norme poste a base della contestazione per detenzione abusiva e porto abusivo di armi.

  • art. 697 c.p.

    Ulteriore norma incriminatrice richiamata per i reati di detenzione abusiva e porto abusivo di armi.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando si traduca nella critica alla sola quantificazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non illogica.
  • Ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche il comportamento successivo al reato e il mancato rispetto delle prescrizioni imposte con misure applicate all'imputato.
  • La valutazione sulla misura delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.