Cassazione Penale, Ordinanza n. 05203/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado con rito abbreviato per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva ritenuta e applicata nei suoi confronti, sostenendone l'erroneità. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato i numerosi precedenti penali, la stabile dedizione al delitto e la maggiore capacità delinquenziale desumibile dal nuovo fatto, in modo conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva, poiché la Corte d'appello aveva valutato i precedenti penali dell'imputato e la sua perdurante inclinazione al delitto, evidenziando che il nuovo reato costituiva l'ultimo tassello di una carriera criminale già avviata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria accessoria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa
Massime di principio
- In tema di recidiva, il giudice deve verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno nella commissione del reato oggetto del giudizio.
- L'obbligo motivazionale sulla recidiva può essere assolto anche con argomentazione sintetica o implicitamente, purché dal complesso della motivazione risulti che il giudice ha considerato i precedenti penali, la riprovevolezza della condotta e la pericolosità dell'autore.
- È legittima la valutazione della recidiva quando il nuovo reato appaia come prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e come indice di maggiore capacità delinquenziale dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05079/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05080/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05082/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05083/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05085/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05086/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →