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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17365/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un garante personale per il saldo debitore di un conto corrente intestato a una società poi fallita. Il garante proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, la mancanza di prova della cessione del credito in favore dell’attuale creditrice, la nullità della fideiussione omnibus perché conforme allo schema ABI e la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., nonché l’insufficienza della documentazione contabile posta a base del credito monitorio. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello, su gravame della cessionaria, riformava la decisione e rigettava l’opposizione e l’appello incidentale. In cassazione il garante articolava sei motivi: 1) carenza di legittimazione attiva della cessionaria per difetto di prova della cessione del credito; 2) violazione delle regole sulle prove e sulla nullità per la fideiussione ABI e per la decadenza ex art. 1957 c.c.; 3) tardività dell’eccezione di decadenza dichiarata dalla Corte d’appello; 4) e 6) erronea affermazione della prova del credito nonostante la documentazione contabile incompleta; 5) omesso esame del fatto decisivo costituito dal diverso saldo risultante dalle due consulenze tecniche d’ufficio svolte in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la cessionaria aveva prodotto l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, e la censura mirava soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la nullità della fideiussione per schema ABI era stata ritenuta tardivamente introdotta, e il ricorrente non aveva indicato con specificità quali fatti costitutivi della nullità fossero stati tempestivamente allegati in primo grado; il rilievo officioso della nullità resta infatti circoscritto ai fatti già introdotti nel processo. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è stata qualificata come eccezione in senso stretto, da proporre tempestivamente con l’atto di opposizione, e pertanto non poteva essere fatta valere tardivamente. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati reputati inammissibili: la valutazione sull’incompletezza della documentazione bancaria, sulla possibilità di ricostruire il rapporto con altri estratti conti e sul rilievo delle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio attiene al merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto in modo corretto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova in tema di legittimazione attiva e di prova del credito.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione processuale della cessionaria.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire della cessionaria.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    La cessione in blocco dei crediti bancari può essere provata mediante avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il fatto notorio e la non contestazione non consentono di superare le preclusioni processuali; la valutazione della contestazione o non contestazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla tardività delle eccezioni.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità parziale della fideiussione ABI.

  • art. 1957 c.c.

    L’eccezione di decadenza del fideiussore è eccezione in senso stretto e va proposta tempestivamente, a pena di decadenza.

  • art. 2 della legge n. 287 del 1990

    Richiamato nel contesto della dedotta nullità della fideiussione conforme allo schema ABI per violazione antitrust.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato nel contesto della nullità della fideiussione per intesa restrittiva della concorrenza.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove produzioni o nuovi fatti a sostegno della nullità se tardivi.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato per la ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi concernenti l’esatto adempimento e la prova del saldo debitore.

  • art. 1941 c.c.

    Richiamato in tema di garanzia fideiussoria e sua estensione.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa garanzia e sul credito azionato.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla tardività e sull’oggetto della domanda/ eccezione.

  • art. 638, comma 3, c.p.c.

    I documenti prodotti nel monitorio restano a disposizione dell’ingiunto fino alla scadenza per opporsi e, se già esposti al contraddittorio, non possono considerarsi nuovi.

  • art. 116 c.p.c.

    La ricostruzione del saldo può avvenire anche tramite altri elementi di prova e argomenti di prova, purché coerenti con l’onere probatorio.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio contabile.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio contabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunce di violazione di legge, ma non idoneo a veicolare censure di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, che nel caso non risultava correttamente dedotto.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Invocato per dichiarare inammissibile il motivo contrastante con la giurisprudenza consolidata.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la prova della titolarità del credito può essere fornita mediante l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, purché la descrizione per categorie consenta di individuare senza incertezze il rapporto ceduto.
  • La nullità negoziale è rilevabile d’ufficio anche nei gradi successivi, ma solo sulla base dei fatti costitutivi tempestivamente allegati in causa; il potere officioso non può supplire a tardive allegazioni o a preclusioni istruttorie.
  • L’eccezione di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto e deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito, altrimenti è preclusa.
  • In tema di prova del credito bancario, l’assenza di alcuni estratti conto non impedisce automaticamente la ricostruzione del rapporto se il giudice di merito ritiene che la lacuna sia colmabile con altri elementi documentali o con la consulenza tecnica contabile; tale valutazione è di fatto e non è liberamente riesaminabile in cassazione.
  • La nozione di contestazione o non contestazione dei fatti allegati dalla controparte appartiene all’apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteFideiussioneImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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