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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10153/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello nella parte in cui manteneva la condanna dell'imputato per concorso in furto in abitazione aggravato, già oggetto di parziale riforma soltanto sul trattamento sanzionatorio. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva concesso le attenuanti generiche, riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate e rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna per concorso in furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di un correo e l'inattendibilità della chiamata in correità. Con il quarto motivo ha lamentato vizio di travisamento della prova. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati perché la responsabilità risultava già pienamente provata sulla base del rinvenimento degli effetti personali dell'imputato nell'auto usata per il furto, elemento ritenuto sufficiente a dimostrare la compartecipazione al reato e idoneo a rendere non decisivo l'eventuale esame delle dichiarazioni del correo. Il quarto motivo è stato ritenuto generico per difetto dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava in modo puntuale gli elementi di fatto posti a base della censura.

Norme richiamate

  • artt. 110, 61, n. 5, 624-bis, comma 1, 625, nn. 2 e 5, c.p.

    Norme che individuano il concorso di persone, l'aggravante comune contestata e la fattispecie di furto in abitazione aggravato, per la quale la condanna è stata confermata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso che deduce travisamento della prova deve contenere specificità e indicare gli elementi alla base della censura; la mancanza di tali requisiti rende il motivo generico.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti la motivazione sull'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata esponga una ricostruzione logica e non illogica e la prova della partecipazione al reato risulti già da elementi autonomamente sufficienti.
  • Le dichiarazioni accusatorie di un correo non sono decisive quando la responsabilità dell'imputato sia dimostrata da altre prove autonome; in tal caso, l'eventuale esclusione di tali dichiarazioni non incide sulla tenuta complessiva della decisione.
  • La censura di inutilizzabilità o inattendibilità di una chiamata in correità è irrilevante se la prova della responsabilità sussiste indipendentemente da essa e la sentenza di merito ne abbia motivato in modo coerente.
  • Il motivo di ricorso per travisamento della prova deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione quali siano gli elementi probatori travisati e in che modo il travisamento incida sulla decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue quale effetto processuale tipico.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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