Cassazione Civile, Ordinanza n. 20151/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 7 agosto 1997 collegata a un atto di cessione di quote sottoscritto nella stessa data. Un professionista convenne in giudizio due ragionieri commercialisti chiedendo la risoluzione per loro inadempimento del contratto, la condanna al pagamento di una penale e il risarcimento di ulteriori danni. I convenuti resistettero e proposero domanda riconvenzionale per una penale asseritamente dovuta per la mancata cessione di una quota sociale. Il Tribunale dichiarò la nullità della scrittura privata per violazione del divieto, allora vigente, di costituire o esercire società tra professionisti in forme diverse da quelle consentite dalla legge del 1939, ritenendo collegato funzionalmente anche l'atto di cessione di quote, e rigettò tutte le domande. La Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente propose tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., sostenendo che il contratto non avrebbe avuto l'oggetto illecito individuato dalla Corte territoriale e che, semmai, si sarebbe potuto discutere di un patto parasociale nullo solo per motivo illecito comune; 2) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione sulla propagazione della nullità all'intero contratto; 3) ulteriore nullità per carenza assoluta di motivazione sull'assunto che la prestazione professionale fosse quella principale e che le altre fossero meramente strumentali. I controricorrenti eccepirono anche la tardività di uno dei controricorsi, eccezione respinta dalla Corte che applicò il principio di scissione degli effetti della notificazione, ritenendo tempestiva la notifica spedita entro il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività del controricorso di una parte resistente, ritenendo la notifica tempestiva in base alla scissione degli effetti della notificazione e ai termini di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c., oltre alle proroghe ex art. 155 c.p.c. Nel merito ha rigettato tutti e tre i motivi di ricorso: il primo perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del contenuto del contratto e non si confrontava specificamente con le clausole indicate come illecite, oltre a difettare di autosufficienza per mancata trascrizione del testo contrattuale; il secondo perché la motivazione della Corte d'appello sulla nullità dell'intero contratto non era apparente, avendo essa spiegato che la prestazione professionale costituiva il nucleo essenziale del regolamento negoziale e che, espunta la clausola nulla, le parti non avrebbero concluso il contratto; il terzo perché anch'esso difettava di specificità e autosufficienza e riproponeva una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e, conseguentemente, del rigetto delle domande principali e riconvenzionali già pronunciato nei gradi di merito.
Norme richiamate
La nullità del contratto è confermata quando il suo oggetto o la sua struttura contrattuale si pongono in contrasto con norme imperative; la censura che mira solo a rimettere in discussione la ricostruzione del contenuto negoziale non integra corretta violazione di legge.
La qualificazione come patto nullo per motivo illecito comune è prospettabile solo se ricorrono i presupposti del motivo comune; nel caso concreto tale ricostruzione è stata ritenuta apodittica e non decisiva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione; qui la Corte territoriale ha invece esplicitato il percorso logico sulla nullità dell'intero contratto.
Non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o del contenuto del contratto sotto l'etichetta della violazione di legge.
Il vizio processuale per nullità della sentenza richiede una reale mancanza di motivazione o una motivazione solo apparente, non una mera contestazione del convincimento del giudice di merito.
Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire nel termine previsto, computato tenendo conto della sospensione feriale.
Il controricorso deve essere notificato entro i venti giorni successivi all'ultima notifica utile del ricorso; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
Le scadenze cadenti in giorno festivo sono prorogate al primo giorno seguente non festivo; la regola è stata applicata al calcolo dei termini.
La notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all'ufficiale giudiziario e per il destinatario con la legale conoscenza dell'atto.
art. 1 L. 23 novembre 1939, n. 1815
Le associazioni tra professionisti dovevano usare la denominazione legale tipica prevista dalla legge; la disposizione è richiamata come quadro normativo storico del divieto.
art. 2 L. 23 novembre 1939, n. 1815
All'epoca del contratto vietava di costituire o dirigere, sotto forme diverse da quelle consentite, società o enti aventi lo scopo di prestare assistenza o consulenza professionale; la violazione comporta nullità del negozio.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione denuncia una violazione di legge ma, in realtà, contesta la ricostruzione del contenuto del contratto compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con le clausole rilevanti e non riporta in modo autosufficiente il testo negoziale.
- La nullità di una clausola può propagarsi all'intero contratto se la prestazione colpita dall'invalidità costituisce il nucleo essenziale e non meramente accessorio del regolamento negoziale, sicché, espunta la clausola nulla, è ragionevole ritenere che le parti non avrebbero concluso l'accordo.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non renda percepibile il ragionamento decisorio; non ricorre se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni della propria conclusione.
- Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle clausole contrattuali sono inammissibili quando si limitano a contrapporre una ricostruzione alternativa senza dimostrare un vero errore di diritto o una motivazione mancante.
- In tema di notificazioni, opera la scissione degli effetti: per il notificante il termine si considera rispettato con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario rileva la data di ricezione o di legale conoscenza.
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