Cassazione Penale, Sentenza n. 20950/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Savino, ex maresciallo dell'Arma in congedo, era sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) in relazione a un episodio del 20/09/2021 davanti alla Procura/Palazzo di Giustizia di Bari: avrebbe accusato pubblicamente appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) di indossare illegittimamente gli alamari (richiamando l'art. 497-ter c.p.) e, rivolgendosi a un agente di Polizia, avrebbe chiesto l'arresto in flagranza minacciando di denunciarlo in caso di rifiuto. Il ricorrente contestava l'erronea qualificazione dei fatti (soprattutto l'illiceità dell'uso degli alamari), l'assenza del dolo necessario per la calunnia e la mancata idoneità delle sue dichiarazioni a costituire minaccia idonea a coartare l'agente, nonché la carenza dei gravi indizi richiesti per la misura cautelare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari e l'ordinanza del G.I.P. del 30/11/2021 che disponeva gli arresti domiciliari. La motivazione principale è l'insussistenza dei gravi indizi relativi al reato di calunnia per carenza dell'elemento soggettivo (mancata prova che Savino sapesse con certezza l'innocenza degli accusati) e, di conseguenza, anche l'assenza dei gravi indizi per il reato di minaccia a pubblico ufficiale. La Corte ha osservato che la denuncia-inscenata poteva fondarsi su un errore ragionevole circa la illiceità dell'uso degli alamari e che la mera prospettazione di una denuncia non integra automaticamente la minaccia penale quando manca la consapevolezza della falsità e la volontà di coartare in modo illegittimo l'operato del pubblico ufficiale.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il dolo di calunnia richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato; se l'accusa è basata su un errore ragionevole o su dubbi oggettivi condivisibili, il reato non si integra
art. 336 cod. pen. (minaccia a pubblico ufficiale)
La prospettazione di una denuncia non costituisce automaticamente minaccia: per integrare l'art. 336 è necessario il dolo specifico volto a coartare il pubblico ufficiale inducendolo a compiere o omettere atti contrari ai suoi doveri; l'assenza della consapevolezza della falsità dell'accusa esclude la configurabilità del reato in questo caso
art. 497-ter cod. pen. (uso illecito di segni distintivi delle forze di polizia)
La Corte ha precisato che la norma punisce chi "illecitamente" utilizza segni distintivi; il termine "illecitamente" ammette il riferimento a norme statutarie o regolamentari che possano legittimare l'uso di tali segni, con la conseguenza che l'ipotesi che gli appartenenti all'A.N.C. indossassero alamari non era necessariamente penalmente illecita
art. 274 cod. proc. pen. (riferimento alla gravità indiziaria e alla misura cautelare)
Richiamata nella prospettazione difensiva come vizio relativo alla mancanza di gravi indizi: la Corte, valutando la complessiva insufficienza di elementi utili a dimostrare il dolo di calunnia e la minaccia, ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi richiesti per la cautela
Massime di principio
- Per integrare la calunnia (art. 368 c.p.) è necessaria la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato; un errore ragionevole o dubbi oggettivi escludono il reato
- La mera prospettazione di una denuncia non costituisce automaticamente minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.): va valutata la finalità coartativa e la consapevolezza della falsità della denuncia
- L'uso di segni distintivi regolato da statuti o regolamenti non necessariamente integra l'illecito penale: il termine "illecitamente" in art. 497-ter c.p. ammette valutazioni alla luce di norme extra-penali che disciplinino l'uso
- In materia di misure cautelari, la sussistenza di gravissimi indizi richiede anche l'accertamento dell'elemento soggettivo specifico dei reati contestati; la carenza di tale elemento comporta l'illiceità della misura
- Nel giudizio cautelare il tribunale non deve sostituirsi al merito delle indagini con valutazioni definitive, ma deve accertare l'esistenza di indizi gravi e il corretto profilo soggettivo: valutazioni contestuali e ragionevoli dell'agente possono escludere il dolo richiesto
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