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Sentenza

Sentenza n. 864/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18.1.2024, n. 68, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18 gennaio 2024, n. 68, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che aveva condannato il Ministero a emettere la carta del docente e ad accreditare complessivamente € 2.000,00 per quattro anni scolastici, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso. Il Ministero ha dedotto di avere versato il capitale il 6 febbraio 2026. Il ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto la sorte capitale, ma ha contestato la tardività dell’adempimento e la mancata corresponsione degli accessori del credito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale, poiché il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto l’importo dovuto. Tuttavia, il prospetto prodotto dal Ministero, essendo un documento formato dallo stesso debitore, non dimostrava la data dell’accredito né che il pagamento fosse anteriore alla notificazione del ricorso. Per gli accessori, il giudizio è stato accolto: il Ministero è stato ordinato a completare l’esecuzione del giudicato accreditando sulla carta del docente la somma residua entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con termine sostitutivo di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Giustifica la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte del giudicato già eseguita, senza rendere inammissibile l’azione di ottemperanza per la parte ancora ineseguita.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Prevede il termine di grazia per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che tale termine fosse decorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente adempiuta, mentre il giudizio permane per le obbligazioni ancora ineseguite.
  • La mera produzione di un prospetto formato unilateralmente dall’amministrazione debitrice non è sufficiente a provare, in assenza di contestazione specifica o di ulteriore documentazione, la data dell’accredito eseguito in adempimento del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per completare l’esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per assicurare l’effettiva e tempestiva esecuzione del giudicato, con decorrenza dal termine assegnato all’amministrazione e cessazione al momento dell’adempimento o dell’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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