Ordinanza n. 1713/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Delibera del Direttore dell’AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell’AGEA, ai sensi dell’art. 9-quater, commi 8 e 9, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.” e di tutti gli atti connessi e presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Direttore di AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 sull'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli di AGEA
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera AGEA n. 96 del 22 dicembre 2025 e gli atti connessi e presupposti. La controversia riguarda l'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei ruoli di AGEA ai sensi dell'art. 9-quater, commi 8 e 9, del d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla l. 12 luglio 2024, n. 101. Dalla pronuncia non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha sollecitato le parti ad approfondire i profili di giurisdizione emersi in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR non ha accolto la domanda cautelare con una sospensione della delibera. Ha ritenuto che, data la complessità delle questioni, le esigenze della ricorrente potessero essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Poiché gli interessi dedotti sono prevalentemente economici e patrimoniali, sebbene connessi a profili di inquadramento presso AGEA, il Collegio ha escluso la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare una diversa misura cautelare. La causa è stata fissata per la trattazione nel merito alla pubblica udienza del 17 giugno 2026, contestualmente a un giudizio ritenuto similare, per consentire una valutazione comune delle questioni. È stato inoltre disposto un ulteriore approfondimento dei profili di giurisdizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata valutata secondo i presupposti dell'art. 55 c.p.a.; il TAR ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione del merito, escludendo un periculum in mora idoneo a fondare una diversa misura cautelare.
art. 9-quater, commi 8 e 9, d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla l. 12 luglio 2024, n. 101
È indicato quale base normativa della delibera impugnata relativa all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei ruoli di AGEA; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda interessi prevalentemente economici e patrimoniali, il periculum in mora non può presumersi dalla sola connessione della controversia con il rapporto di impiego o con l'inquadramento presso un'amministrazione pubblica; occorre dimostrare un pregiudizio grave e attuale che non possa essere adeguatamente fronteggiato con la sollecita definizione del merito.
- In presenza di questioni cautelari complesse e dell'assenza di un periculum in mora qualificato, il giudice amministrativo può accordare tutela mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di merito, senza adottare la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione contestuale di più controversie è ammissibile quando esse presentano questioni comuni, al fine di consentirne una valutazione coordinata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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