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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13441/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le imputate hanno impugnato la sentenza di condanna per furto aggravato con destrezza articolando tre motivi: 1) vizi di motivazione sull'identificazione delle autrici in relazione a immagini di videosorveglianza ritenute non nitide e mancata individuazione del momento consumativo e dell'autore materiale; 2) errata applicazione della legge penale e carenza motivazionale in relazione all'aggravante della destrezza, poiché sostengono che il mero approfittamento della disattenzione della vittima non integra l'aggravante e non sarebbe stato specificato quale condotta delle imputate abbia provocato la distrazione; 3) vizio nella negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate e generiche le censure: sul primo motivo ha confermato che la Corte territoriale ha individuato il momento consumativo (ripreso dalle immagini) e descritto i comportamenti delle imputate e del complice, precisando che l'identificazione è avvenuta per riconoscimento dell'operante in quanto persone a lui note e non mediante mero confronto con foto segnaletiche; sul secondo motivo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante della destrezza sussiste se l'agente pone in essere condotte di particolare abilità idonee a eludere la sorveglianza, e ha ritenuto che le imputate e il complice abbiano attuato un accerchiamento/distrazione e una sottrazione repentina idonee a integrare la destrezza; sul terzo motivo ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali delle imputate e della discrezionalità valutativa del giudice. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. U., Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088

    La circostanza aggravante della destrezza sussiste se l'agente, prima o durante l'impossessamento del bene, pone in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente il mero approfittare di una distrazione non provocata.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche: la concessione è rimessa al giudizio di merito e richiede motivazione adeguata, essendo un apprezzamento di fatto e discrezionale del giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e ad ammenda a favore della cassa delle ammende.

  • reato di furto aggravato con destrezza (codice penale)

    Fatto oggetto del processo; la qualificazione di aggravante per destrezza è stata ritenuta correttamente applicata in base alla ricostruzione del comportamento volto a distrarre la vittima e sottrarre repentinamente il bene.

Massime di principio

  • Le censure di merito in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o apodittiche sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
  • La identificazione tramite immagini di videosorveglianza è valida se un operante le riconosce come persone a lui note; non sempre è necessario un confronto formale con foto segnaletiche, purché la motivazione spieghi le ragioni del riconoscimento.
  • L'aggravante della destrezza richiede una condotta attiva e abilità dell'agente dirette a eludere la vigilanza del detentore del bene; il semplice sfruttare una distrazione non provocata non è sufficiente.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è di carattere discrezionale e consiste in un giudizio di fatto che il giudice deve motivare abbastanza da far comprendere la scelta; precedenti penali rilevanti possono giustificare il rifiuto delle attenuanti.
  • In appello e in cassazione chi impugna deve indicare in modo preciso i punti della motivazione che ritiene viziati; il mancato confronto con la motivazione integra motivo di inammissibilità o rigetto.

Testo integrale

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