Cassazione Penale, Sentenza n. 13441/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le imputate hanno impugnato la sentenza di condanna per furto aggravato con destrezza articolando tre motivi: 1) vizi di motivazione sull'identificazione delle autrici in relazione a immagini di videosorveglianza ritenute non nitide e mancata individuazione del momento consumativo e dell'autore materiale; 2) errata applicazione della legge penale e carenza motivazionale in relazione all'aggravante della destrezza, poiché sostengono che il mero approfittamento della disattenzione della vittima non integra l'aggravante e non sarebbe stato specificato quale condotta delle imputate abbia provocato la distrazione; 3) vizio nella negazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate e generiche le censure: sul primo motivo ha confermato che la Corte territoriale ha individuato il momento consumativo (ripreso dalle immagini) e descritto i comportamenti delle imputate e del complice, precisando che l'identificazione è avvenuta per riconoscimento dell'operante in quanto persone a lui note e non mediante mero confronto con foto segnaletiche; sul secondo motivo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante della destrezza sussiste se l'agente pone in essere condotte di particolare abilità idonee a eludere la sorveglianza, e ha ritenuto che le imputate e il complice abbiano attuato un accerchiamento/distrazione e una sottrazione repentina idonee a integrare la destrezza; sul terzo motivo ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali delle imputate e della discrezionalità valutativa del giudice. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. U., Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088
La circostanza aggravante della destrezza sussiste se l'agente, prima o durante l'impossessamento del bene, pone in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore; non è sufficiente il mero approfittare di una distrazione non provocata.
Norma sulle attenuanti generiche: la concessione è rimessa al giudizio di merito e richiede motivazione adeguata, essendo un apprezzamento di fatto e discrezionale del giudice.
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e ad ammenda a favore della cassa delle ammende.
reato di furto aggravato con destrezza (codice penale)
Fatto oggetto del processo; la qualificazione di aggravante per destrezza è stata ritenuta correttamente applicata in base alla ricostruzione del comportamento volto a distrarre la vittima e sottrarre repentinamente il bene.
Massime di principio
- Le censure di merito in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche o apodittiche sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
- La identificazione tramite immagini di videosorveglianza è valida se un operante le riconosce come persone a lui note; non sempre è necessario un confronto formale con foto segnaletiche, purché la motivazione spieghi le ragioni del riconoscimento.
- L'aggravante della destrezza richiede una condotta attiva e abilità dell'agente dirette a eludere la vigilanza del detentore del bene; il semplice sfruttare una distrazione non provocata non è sufficiente.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è di carattere discrezionale e consiste in un giudizio di fatto che il giudice deve motivare abbastanza da far comprendere la scelta; precedenti penali rilevanti possono giustificare il rifiuto delle attenuanti.
- In appello e in cassazione chi impugna deve indicare in modo preciso i punti della motivazione che ritiene viziati; il mancato confronto con la motivazione integra motivo di inammissibilità o rigetto.
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