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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27102/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici, sostenendo che difettassero gli elementi costitutivi del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi si risolvevano nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già puntualmente disattese, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata; per questo i ricorsi sono stati ritenuti non specifici e solo apparenti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È stato invocato per dedurre la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e meramente reiterativa.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    È stato invocato per denunciare un vizio processuale/motivazionale, ma la censura è stata reputata inammissibile perché priva di un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo richiama come norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici, ribadendo che il ricorso deve contenere una critica argomentata e non una mera ripetizione delle doglianze di appello.

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice contestata; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a rilevare che la sentenza di merito aveva indicato elementi probatori idonei a ritenerlo integrato sul piano oggettivo e soggettivo.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza misurarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La specificità dei motivi richiede un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza, mediante una concreta critica argomentata e non con doglianze soltanto apparenti.
  • Quando la corte di merito ha già illustrato gli elementi probatori che sorreggono l'affermazione di responsabilità, il ricorso che non contesti puntualmente tale apparato argomentativo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per riproporre le medesime contestazioni già esaminate e disattese dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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