Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con due motivi principali: (1) vizio di motivazione riguardo all'aumento di pena riconosciuto per il reato satellite (sentenza Tribunale di Torino 15/11/2021), ritenuto anche sproporzionato; (2) violazione di legge processuale perché, pur trattandosi di una sentenza patteggiata, non era stata applicata la riduzione prevista dall'art. 444 c.p.p. all'aumento di pena calcolato in sede di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione deve: 1) scorporare i reati riuniti in sede di cognizione; 2) individuare il reato più grave sulla base della pena effettivamente inflitta; 3) motivare distintamente e in modo adeguato ogni aumento di pena per i reati satellite, con grado motivazionale proporzionato all'entità dell'aumento; 4) applicare, nel calcolo della pena base o degli aumenti, la riduzione prevista per i riti speciali (art. 444 o 442 c.p.p.) sia quando il reato con rito speciale è posto a base sia quando è satellite. Il mancato rispetto di tali obblighi motivazionali e applicativi ha determinato l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
Norma richiamata in quanto disciplina la riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che l'accertamento della continuazione impone la rideterminazione della pena complessiva.
Prevede la riduzione della pena nel patteggiamento; la Corte stabilisce che tale riduzione deve essere considerata sia nella scelta della pena da porre a base del calcolo sia nell'applicazione degli aumenti per i reati satellite.
Richiamato in relazione ai limiti del cumulo e al controllo di proporzione tra le pene: il giudice deve motivare per verificare che gli aumenti rispettino i limiti previsti dall'art. 81.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza di riferimento che impone al giudice di determinare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite in tema di continuazione, con grado motivazionale commisurato all'entità dell'aumento.
Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021 (Dinari) e Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020 (Terranova)
Sez. 1, n. 30119/2021; Sez. 1, n. 21808/2020
Giurisprudenza che chiarisce che, quando la continuazione riguarda anche reati decisi con rito speciale, la riduzione prevista dal rito speciale va tenuta in conto nel confronto delle pene finali: sia come pena base se il reato speciale è il più grave, sia applicata sugli aumenti se quel reato è satellite.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, deve prima scorporare le violazioni riunite in sede di cognizione e poi individuare il reato più grave sulla base della pena concretamente inflitta.
- Ogni aumento di pena per reati satellite deve essere motivato in modo distinto e proporzionato all'entità dell'aumento, così da permettere il controllo sul rispetto dei limiti di cumulo (art. 81 c.p.).
- Se uno dei reati è stato deciso con un rito speciale (patteggiamento o abbreviato), la riduzione prevista (art. 444 o 442 c.p.p.) deve essere considerata nel calcolo: va applicata alla pena base se il reato speciale è il più grave, o agli aumenti se il reato speciale è satellite.
- La mancanza di una motivazione specifica sugli aumenti o l'omessa applicazione della riduzione del rito speciale comportano vizio annullabile e rinvio per nuovo giudizio.
- Il giudice deve evitare una sostanziale 'surrettizia' cumulazione materiale: la procedura corretta è individuare la pena base e poi operare aumenti autonomi per i reati satellite, tenendo conto delle unificazioni già operate in cognizione.
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