Cassazione Penale, Sentenza n. 51680/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del 7/11/2022 della Corte d'Appello di Venezia. Primo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., e dell'art. 474 c.p., per carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; si censura che i giudici di merito, pur avendo rilevato differenze tra i prodotti sequestrati e gli originali, non hanno valutato la configurabilità del "reato impossibile" e non hanno indicato per quali capi fosse necessaria una verifica; si sottolinea inoltre il contesto di vendita (vendita per strada a prezzi molto bassi) che renderebbe impossibile la confusione. Secondo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per omissione di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; si sostiene che la corte d'appello non ha valutato se ricorressero i presupposti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il reato di cui all'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica (l'affidamento nei marchi) e non la percezione dell'acquirente; per la configurabilità del reato è rilevante la possibilità di confusione tra i marchi, desumibile dal raffronto dei segni, e non le caratteristiche del prodotto, il prezzo o il luogo di vendita. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per genericità: la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era formulata in modo apodittico in appello e nel ricorso non sono stati indicati i presupposti che giustificherebbero la causa di non punibilità, mentre risultano pluralità di precedenti a carico dell'imputato incompatibili con la non abitualità richiesta dalla norma. Non è stata accolta la richiesta del Procuratore Generale di declaratoria di estinzione per prescrizione, perché il ricorso è inammissibile e la prescrizione non era stata eccepita. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Protegge la fede pubblica nei marchi e segni distintivi; per la configurabilità del reato conta la possibilità di confusione tra i segni, valutata tramite raffronto dei marchi, non la percezione dell'acquirente o le caratteristiche materiali del prodotto.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
Norme sul contenuto dei motivi di ricorso per cassazione; qui richiamate per valutare la censura sulla motivazione della sentenza e la genericità del motivo relativo all'art. 131-bis.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede l'esistenza di specifici presupposti (tra cui la non abitualità dell'autore) che devono essere indicati e motivati, e può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello solo se adeguatamente dedotta e motivata.
Attribuisce al giudice d'appello poteri officiosi di rilevazione di cause estintive o di proscioglimento; la Corte ricorda che tali poteri non giustificano una richiesta generica e che la mancata indicazione dei presupposti impedisce di ravvisare un vizio motivazionale decisivo.
Norma che disciplina le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione per la Cassa delle ammende.
Richiamato nel contesto delle regole sulla rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione; la Corte segnala che l'inammissibilità del ricorso impedisce tale rilevazione se la prescrizione non è stata eccepita in appello o nel ricorso.
Massime di principio
- Per i reati di contraffazione (art. 474 c.p.) l'elemento centrale è la possibilità di confusione tra marchi/segni; elementi come prezzo, luogo di vendita o qualità del prodotto, rilevabili dall'acquirente, sono normalmente irrilevanti ai fini della configurazione del reato.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e motivati: una censura generica sulla carenza motivazionale o una richiesta apodittica di applicazione della causa di non punibilità (art. 131-bis) è destinata all'inammissibilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede l'indicazione chiara dei presupposti (es. non abitualità, esiguità del danno) e la loro verifica nella motivazione; la presenza di precedenti può escluderne l'applicabilità.
- La Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione se il ricorso è dichiarato inammissibile e la prescrizione non è stata sollevata nei precedenti gradi o nel ricorso.
- Chi impugna dovrebbe enucleare con precisione quali errori motivazionali o giuridici sarebbero decisivi, indicando i punti di fatto e di diritto in cui la motivazione di merito sarebbe carente, per evitare l'inammissibilità per genericità.
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