Cassazione Civile, Ordinanza n. 20266/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società cessionaria di un credito bancario, divenuta avente causa del precedente istituto creditore, ha agito per far dichiarare simulato, nullo o inefficace ex art. 2901 c.c. il conferimento di un immobile effettuato dal debitore fideiussore in una società di nuova costituzione partecipata dalla moglie. La ricorrente ha dedotto che il debitore, già garante di un consorzio, aveva conferito un cespite di valore molto superiore alla quota sociale sottoscritta, con effetti di depauperamento della garanzia patrimoniale; ha inoltre contestato la valutazione della Corte d'appello su intervento del soggetto sopravvenuto, prescrizione, simulazione, nullità per mancanza di causa e requisiti dell'azione revocatoria, nonché sulla rilevanza del momento di insorgenza del credito e sulla consapevolezza del terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbiti il settimo e l'ottavo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sintesi, ha ritenuto corretta la qualificazione del conferimento come atto reale non simulato e non nullo per difetto di causa, ma ha censurato la Corte territoriale perché ha applicato in modo non corretto l'art. 2901 c.c., dovendosi considerare sufficiente, ai fini dell'azione pauliana, che l'atto renda più difficile il soddisfacimento del credito; inoltre ha precisato che, nel caso del fideiussore, il momento di insorgenza del credito coincide con la costituzione della fideiussione, con conseguente non necessità di verificare la consapevolezza del terzo della dolosa preordinazione secondo l'impostazione seguita dal giudice di merito.
Norme richiamate
ratione temporis applicabile
L'intervento in giudizio, nel testo applicabile ratione temporis, era consentito fino alla precisazione delle conclusioni e non fino alla mera fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
La questione della prescrizione dell'azione revocatoria è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, perché non risultava dimostrato che fosse stata dedotta e coltivata nei gradi di merito.
La questione relativa alla ricomprensione del bene nel patrimonio oggetto della procedura di sovraindebitamento è stata considerata nuova e quindi non scrutinabile in cassazione.
artt. 1325, 1418, 2740, 2430, 2697 c.c.
È stata esclusa la nullità del conferimento per mancanza di causa o per violazione della responsabilità patrimoniale, poiché lo squilibrio economico originario tra valore del bene conferito e valore della quota non comporta nullità del contratto alla luce dell'autonomia negoziale; il conferimento è stato inoltre ritenuto effettivo e non simulato.
Non può parlarsi di simulazione quando risulti accertato l'effettivo trasferimento del bene, ancorché economicamente sproporzionato rispetto alla quota sottoscritta.
Ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile il recupero del credito; nel caso del fideiussore, il credito rileva dal momento della costituzione della fideiussione.
Censura dedotta dalla ricorrente in relazione alla valutazione dell'esistenza di altri beni e della presenza di garanzie reali, ma il punto decisivo è stato la maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito prodotta dall'atto dispositivo.
Censura dedotta dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle ipoteche sopravvenute; la Corte ha valorizzato che tali formalità erano posteriori all'atto impugnato.
Richiamato con riferimento alla fideiussione, per affermare che il momento di insorgenza del credito verso il fideiussore coincide con la costituzione della garanzia personale.
La censura di omesso esame sulla riserva facoltativa è rimasta assorbita dopo l'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- L'azione revocatoria può essere accolta quando l'atto dispositivo, pur essendo reale e non simulato, renda più difficoltosa la soddisfazione del credito, senza che sia necessario provare un depauperamento definitivo o l'impossibilità assoluta di recupero.
- Lo squilibrio economico tra prestazione conferita e partecipazione sociale ricevuta non determina, di per sé, nullità del conferimento per mancanza di causa, poiché l'autonomia negoziale consente alle parti di determinare le rispettive prestazioni, salva la diversa valutazione ai fini dell'eventus damni.
- Nel conferimento di beni a società, l'esistenza di una riserva straordinaria alimentata dall'eccedenza di valore del bene rispetto alla quota non esclude di per sé l'idoneità dell'atto a pregiudicare i creditori, se la riserva è svincolabile e dunque rappresenta solo un asset dinamico non necessariamente vincolato alla garanzia patrimoniale.
- Per il fideiussore, ai fini dell'azione revocatoria, il momento di insorgenza del credito coincide con la costituzione della fideiussione e non con l'eventuale successivo inadempimento del debitore principale o con la formazione del titolo giudiziale.
- Quando il credito è anteriore all'atto dispositivo, la prova richiesta si concentra sulla natura pregiudizievole dell'atto; non è necessario impostare il giudizio sul diverso requisito della dolosa preordinazione del terzo, che rileva in altra ricostruzione della fattispecie.
- In presenza di atti successivi del creditore o di altri vincoli sopravvenuti sul patrimonio del debitore, la verifica dell'eventus damni va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'atto impugnato, considerando se esso abbia reso più complesso il concorso dei creditori e la tutela del credito.
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