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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23900/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6/11/2023 esclusivamente agli effetti civili ai sensi dell'art. 576 c.p.p., contestando l'assoluzione perche il fatto non sussiste dai delitti di truffa (art. 640 c.p.) ascritti all'imputato. Il motivo unico articolato deduce errore di applicazione della legge penale e contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b ed e), sostenendo che i giudici di appello non hanno correttamente applicato i principi sulla truffa contrattuale e hanno sottovalutato o rivalutato ingiustificatamente le prove: in particolare il silenzio dell'imputato circa il patto di riservato dominio sugli immobili, l'incasso di ingenti acconti mai restituiti e la mancata corresponsione degli importi dovuti alla proprietaria Riccardelli, nonche la scarsa valutazione delle dichiarazioni delle parti offese e la non adeguata confutazione delle conclusioni del Tribunale di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso congiunto delle parti civili fondato. Ha rilevato carenze di motivazione nella sentenza di appello soprattutto rispetto alla mancata valutazione puntuale degli elementi probatori indicati dal Tribunale (dichiarazioni delle persone offese, contenuto dei preliminari, mancata restituzione delle somme e successive alienazioni ad altri acquirenti) e nella rivalutazione dell'attendibilita della teste Rea. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per il grado di appello per il relativo esame. In sostanza il ricorso delle parti civili e' stato accolto e la decisione di merito in tema di statuizioni civili e motivazione e' stata cassata per insufficiente e contraddittoria motivazione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento al delitto di truffa, con richiamo alla figura della truffa contrattuale: e' richiesto il dolo iniziale che, mediante artifici o raggiri o mediante il tacere fatti rilevanti, induce l'altra parte a concludere il contratto.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Limita l'impugnazione in Cassazione agli effetti civili: le parti civili hanno proposto ricorso per la sola pronuncia sulle statuizioni civili.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di impugnazione in Cassazione; in particolare qui sono invocate la lett. b (erronea applicazione della legge penale) e la lett. e (contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione) per censurare la sentenza di appello.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nella fase preliminare relativa alla possibile richiesta di trattazione orale, qui rilevata come non richiesta dalle parti.

  • artt. 61 n. 7 e 640 cod. pen.

    Richiamo alla contestazione di truffa aggravata, con riferimento all'aggravante prevista dall'art. 61 n.7 nel contesto delle imputazioni di primo grado.

Massime di principio

  • Il tacere intenzionale su un vincolo di rilevante gravame sull'immobile (es. patto di riservato dominio) che influisce sulla volonta negoziale dell'acquirente puo' integrare la truffa contrattuale se era idoneo a indurre allo stipularsi del contratto o al versamento di somme.
  • La valutazione del dolo iniziale va compiuta in modo globale e dinamico, tenendo conto non solo delle dichiarazioni delle parti al momento del contratto ma anche della condotta successiva (incasso e mancata restituzione degli acconti, successive vendite a terzi, mancati versamenti al titolare del vincolo).
  • La semplice prosecuzione di rapporti contrattuali o la stipula di ulteriori preliminari da parte della vittima non esclude automaticamente la sussistenza del dolo iniziale; occorre valutare il contesto e la consapevolezza effettiva delle parti.
  • La Corte d'Appello che intende ribaltare la decisione di primo grado deve motivare espressamente e puntualmente sulle ragioni per le quali ritiene inattendibili o insufficienti le risultanze assunte dal Tribunale, confrontandosi con i documenti e le deposizioni decisive.
  • La credibilita di testimoni collegati all'imputato deve essere valutata con attenzione e motivata, specie se il primo grado aveva gia' evidenziato rapporti di vicinanza e possibili conflitti di interesse.
  • La mancata produzione di documentazione tecnica o capitolati per giustificare aumenti di prezzo o lavori supplementari riduce l'efficacia delle giustificazioni difensive relative a inesigibilita' delle prestazioni e puo' rafforzare la tesi della frode.
  • In presenza di pronunce penali che incidono su pretese civili, la Cassazione puo' annullare le statuizioni civili e rinviare la questione al giudice civile competente quando la motivazione penale risulti insufficiente o contraddittoria rispetto alle conseguenze civili.

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