Cassazione Civile, Sentenza n. 3015/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze con cui, nel giudizio di rinvio dalla Cassazione, era stata rigettata la loro domanda risarcitoria nei confronti di Simonetta Menchini e, in via subordinata, nei confronti di GEAL s.p.a. Le ricorrenti denunciavano che il giudice del rinvio aveva oltrepassato i limiti del giudicato interno formato sulla precedente sentenza d'appello del 4 aprile 2014, rimet tendo in discussione fatti non investiti dal gravame e coperti da giudicato, in particolare la circostanza in base alla quale non era stata provata la rottura del contatore da parte di terzi. Sostenevano quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 394, comma 3, e 384, comma 1, c.p.c., per avere il giudice del rinvio modificato l'accertamento dei fatti acquisiti al processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo nella parte essenziale: il giudice del rinvio aveva effettivamente rimescolato fatti coperti da giudicato stabiliti dalla sentenza del 4 aprile 2014, in particolare ha deciso che il contatore era stato manomesso da terzi mentre tale circostanza era stata già accertata in contrario e non impugnata, essendo quindi divenuta giudicato. Per questi motivi la sentenza impugnata e stata cassata. Decidendo nel merito, la Corte ha però ritenuto che, a fronte dell'accertamento del nesso eziologico e della qualita di custode del contatore da parte di GEAL s.p.a., quest'ultima non aveva fornito la prova liberatoria del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.; pertanto la Corte ha condannato GEAL s.p.a. a risarcire le ricorrenti per Euro 10.211,39, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT dal 15/08/2003 fino alla pubblicazione della sentenza, con interessi legali sulla somma rivalutata. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Responsabilita oggettiva per le cose in custodia. Applicata per valutare la responsabilita del proprietario/gestore del contatore; la custode (GEAL) doveva provare il caso fortuito e non e riuscita a fornire la prova liberatoria.
Norma generale sulla responsabilita extracontrattuale per fatto illecito. Citata come titolo di responsabilita alternativo che poteva emergere se fosse stato escluso il rapporto di custodia ex art. 2051.
Limiti del giudice del rinvio dopo cassazione. Usato per sostenere che il giudice del rinvio non poteva modificare gli accertamenti di fatto gia acquisiti e non annullati dalla Cassazione.
Potere del giudice di decidere nel merito se non occorrono nuovi accertamenti di fatto. La Corte ha utilizzato l'art. 384, comma 2, per decidere la causa nel merito e liquidare il danno senza ulteriore istruzione.
Principio che riguarda le eccezioni non riproposte nel grado successivo; richiamato per distinguere le eccezioni rilevabili d'ufficio e le eccezioni che richiedono impugnazione incidentale, e per spiegare perche l'eccezione di giudicato avrebbe dovuto essere fatta valere con gravame incidentale se espressamente rigettata.
Massime di principio
- Il giudicato interno formato su parti della decisione di merito non puo essere rimesso in discussione dal giudice del rinvio: se una circostanza di fatto non e stata oggetto di cassazione, rimane vincolante.
- Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non puo modificare accertamenti di fatto gia acquisiti e non investiti dall'annullamento.
- Quando il custode di una cosa invoca il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., grava su di lui l'onere della prova liberatoria; in assenza di tale prova il custode e responsabile del danno.
- Se in un giudizio di rinvio un terzo resistente ritiene che il rigetto implicito di una domanda nella sentenza di appello sia già divenuto giudicato, deve proporre le opportune impugnazioni incidentali per preservare la propria posizione, altrimenti il rilievo puo essere precluso.
- La Cassazione, quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, puo decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e liquidare il danno sulla base delle quantificazioni gia effettuate nei precedenti gradi.
- In presenza di errori reciprocamente commessi dalle parti in sede processuale (omissione di impugnare capi decisionali rilevanti), il giudice puo compensare le spese processuali tra le parti.
Testo integrale
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