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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06238/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni di locazione di un fondo rustico. In primo grado l'opposizione del soggetto ingiunto era stata dichiarata tardiva; in appello, invece, la Corte territoriale ha dichiarato ammissibile l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'ente al pagamento dei canoni dovuti. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza e del procedimento e violazione degli artt. 111 Cost., 101 c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c., perché, nonostante comunicazioni di cancelleria che indicavano il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione al 16 febbraio 2021, la Corte d'appello aveva comunque deciso la causa il 17 novembre 2020 in sua assenza. La parte resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nei termini di legge, della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la Corte ha rilevato anche che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sulla nullità del procedimento, perché ha ritenuto il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva allegato che la sentenza gli era stata notificata, ma non aveva depositato tempestivamente la copia della decisione con la relativa relata di notifica; il deposito telematico successivo è stato giudicato tardivo e quindi irrilevante. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non superava la prova di resistenza, essendo stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente per denunciare nullità del procedimento e violazione di norme di diritto, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito per improcedibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità del procedimento per violazione del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di verbalizzazione e trattazione dell'udienza.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La Corte lo applica come causa di improcedibilità del ricorso per cassazione quando non sia depositata tempestivamente la copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per precisare che la documentazione può rilevare se prodotta dal controricorrente nei termini previsti.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla decorrenza del termine breve per impugnare dalla notificazione del provvedimento.

  • art. 89 c.p.c.

    Richiamato nell'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti, ma la Corte ha escluso i presupposti per disporla.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare nei termini la copia della sentenza con la relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che la relata sia comunque già nella disponibilità del giudice per iniziativa della controparte o per acquisizione del fascicolo d'ufficio.
  • La procedibilità del ricorso costituisce verifica preliminare rispetto all'esame dell'ammissibilità o del merito dei motivi: il tardivo deposito successivo al termine perentorio non sana il vizio.
  • Ai fini del controllo sul rispetto del termine breve per impugnare, la Corte può effettuare una prova di resistenza: se il ricorso risulta notificato oltre il termine decorrente dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, ciò conferma l'impossibilità di esaminare validamente l'impugnazione.
  • La mancata partecipazione alla discussione o l'asserita irregolarità nella fissazione dell'udienza non possono essere esaminate quando il ricorso per cassazione sia reso improcedibile da un difetto documentale essenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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