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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13088/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente consortile)

La controversia

Un consorzio interuniversitario, qualificato come ente sostanzialmente pubblico, aveva agito davanti al giudice ordinario contro alcuni ex amministratori e ex sindaci di una società partecipata poi interamente incorporata per fusione, chiedendo il risarcimento dei danni da mala gestio asseritamente cagionati nel periodo in cui la società era controllata dal consorzio. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano declinato la giurisdizione ordinaria ritenendo che, per effetto della natura pubblica del consorzio e della fusione per incorporazione, il danno fosse ormai un danno erariale devoluto alla Corte dei conti. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha censurato tale impostazione: ha dedotto che ai fini della giurisdizione occorre guardare alla situazione esistente al momento dei fatti contestati e non agli eventi successivi, come la fusione; ha sostenuto che la società partecipata, al tempo delle condotte, non presentava i requisiti dell'in house providing; ha inoltre invocato il principio di concorso tra azione ordinaria di responsabilità e azione contabile, sostenendo che l'eventuale giurisdizione contabile non esclude quella del giudice ordinario. In via preliminare sono state esaminate anche eccezioni sulla validità della delibera autorizzativa dell'azione e sulla procura alle liti, ritenute infondate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva ancorato la giurisdizione contabile alla fusione per incorporazione intervenuta successivamente ai fatti di mala gestio, invece di verificare la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della causazione del danno. Ha affermato che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il momento delle condotte illecite e non gli eventi successivi; inoltre, ha ribadito che, anche quando sia astrattamente configurabile la giurisdizione contabile, può sussistere concorso con l'azione ordinaria di responsabilità proposta dalla società/ente interessato, sicché l'eventuale interferenza tra i due giudizi attiene alla proponibilità della domanda e non alla giurisdizione. Ne è conseguita la cassazione con rinvio, per un nuovo esame della questione di giurisdizione alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2392 c.c.

    ai sensi dell’art. 2392 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della società

  • art. 2407 c.c.

    responsabilità ex art. 2407 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria verso i sindaci

  • art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016

    art. 12 del D. Lgs. n. 175/2016

    richiamato nel dibattito sul riparto di giurisdizione nelle società partecipate; la Corte chiarisce che non opera come criterio automatico e che occorre verificare i presupposti al momento dei fatti

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    termine ex art. 182 co. 2 c.p.c.

    utilizzato per sanare la carenza di autorizzazione alla proposizione della domanda

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla mancata riproposizione in appello di una eccezione processuale

  • art. 2606 c.c.

    a mente dello stesso art. 2606 c.c.

    richiamato in relazione all'impugnabilità delle delibere dei consorziati e ai limiti soggettivi dell'eccezione di invalidità

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    ex art. 360 co. 1 n. 1 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione sulla giurisdizione

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle azioni di responsabilità verso amministratori o sindaci di società partecipate, occorre avere riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui sono state poste in essere le condotte contestate; gli eventi successivi, come fusione o incorporazione, non possono di per sé trasformare retroattivamente la natura del danno e il giudice competente.
  • La giurisdizione contabile per danno erariale non discende automaticamente dalla mera partecipazione pubblica al capitale sociale: è necessario verificare se, al momento dei fatti, ricorressero i presupposti per qualificare la società come in house o come società legale, secondo i requisiti desumibili anche dallo statuto vigente all'epoca.
  • L'azione di responsabilità contabile e l'azione civile ordinaria promossa dall'ente interessato restano autonome e possono coesistere anche se basate sui medesimi fatti materiali; l'eventuale interferenza tra i due giudizi riguarda la proponibilità della domanda davanti al giudice contabile, non la giurisdizione.
  • Il danno subito dal patrimonio di una società di capitali, anche se partecipata da enti pubblici, resta normalmente danno della società e non danno erariale del socio pubblico, in ragione dell'autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica della società, salvo le ipotesi tipizzate che consentono l'imputazione diretta all'ente pubblico.
  • Le eccezioni relative a vizi della delibera autorizzativa dell'azione, quando integrino al più annullabilità e non nullità, non possono essere opposte da chi non sia legittimato a impugnarle secondo la disciplina interna dell'ente o consorzio, specie se il termine decadenziale è ormai decorso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAmministratoriSindaci e revisori
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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