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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36572/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata era stata prosciolta dal Tribunale di Cosenza, con sentenza del 27 marzo 2026 pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale, dall'accusa di diffamazione aggravata continuata ai danni di una persona offesa, perché il fatto non sussiste. Le era contestato che, durante un comizio elettorale tenuto a Torano Castello e trasmesso in diretta su Facebook il 5 giugno 2024, avesse affermato che negli ultimi cinque anni il Comune aveva affidato circa 46 incarichi legali, per complessivi 186.000 euro, e che il 50% fosse stato conferito a professionisti dello studio presso cui operava il vicesindaco. Il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato che la persona offesa fosse assente e, in subordine, aveva applicato l'esimente del diritto di critica politica. Il Pubblico Ministero ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 595 c.p., perché la presenza dell'offeso era stata ipotizzata senza elementi positivi; inoltre, la mera possibilità di seguire la diretta e di inserire commenti non assicurava un'interlocuzione diretta e contestuale; il ricorrente riferiva che l'offeso era impegnato a una cena elettorale e che la circostanza poteva essere provata mediante l'esame dei presenti; 2) violazione degli artt. 51 e 595 c.p., perché le frasi non erano soltanto valutazioni politiche, ma attribuivano fatti specifici e numericamente determinati, privi di riscontro, potenzialmente lesivi e suggestivi di favoritismi, senza il necessario nucleo minimo di verità fattuale; 3) vizio di motivazione, per avere la sentenza qualificato come presenza una situazione meramente ipotetica, applicato la scriminante senza esaminare la base fattuale delle dichiarazioni e trascurato la diffusione pubblica del comizio sui social; 4) violazione dell'art. 554-ter c.p.p., per avere il giudice applicato la regola dell'assoluzione dibattimentale ex art. 530, comma 2, c.p.p. invece di verificare se gli elementi consentissero una ragionevole previsione di condanna e se fosse utile proseguire con il dibattimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito preliminarmente che, trattandosi di sentenza predibattimentale relativa a un reato punito con pena alternativa, essa era inappellabile ai sensi dell'art. 554-quater, comma 6, c.p.p., ma impugnabile dal Pubblico Ministero con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 c.p.p., anche per vizi di motivazione. Ha accolto il motivo sulla presenza dell'offeso: questa non poteva essere desunta dalla mancata indicazione in querela delle modalità di conoscenza dell'offesa né semplicemente ipotizzata in assenza di dati positivi. La presenza virtuale equivale a quella fisica solo se il mezzo consente un rapporto comunicativo diretto e contestuale, con possibilità di replica immediata in condizioni di sostanziale parità; la sola facoltà di commentare durante una diretta social non basta. Ha accolto anche il motivo sulla critica politica: le dichiarazioni contenevano attribuzioni fattuali specifiche e quantificate, suscettibili di evocare favoritismi, mentre la sentenza aveva applicato la scriminante senza individuare riscontri ai dati né confrontarsi con la loro specificità e capacità lesiva. Infine, ha ritenuto fondato il motivo relativo alla regola di giudizio predibattimentale: l'art. 554-ter c.p.p. richiede una prognosi sulla ragionevole previsione di condanna e sull'utilità del dibattimento, non la verifica definitiva della sufficienza della prova secondo l'art. 530, comma 2, c.p.p. Le circostanze concernenti la partecipazione dell'offeso, le modalità della diretta e la veridicità dei dati sugli incarichi erano suscettibili di utile verifica dibattimentale; l'incertezza allo stato degli atti non giustificava il proscioglimento. La Corte ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3, c.p.

    Secondo il consolidato orientamento di legittimità, si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti, fisicamente o virtualmente, l’offeso, i terzi e l’offensore; ove, invece, manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti privo della possibilità di replica immediata, si configura il delitto di diffamazione.

    La diffamazione ricorre quando l'offeso non può interloquire direttamente e replicare immediatamente; la presenza virtuale rileva come presenza solo se consente un'interlocuzione contestuale effettiva.

  • art. 51 c.p.

    Ai fini dell’esimente del diritto di critica politica, pur non essendo richiesta la rigorosa obiettività propria della cronaca, l’elaborazione critica non può essere avulsa da un nucleo di verità e non può risolversi in un attacco personale gratuito alla sfera morale altrui.

    La critica politica può essere polemica e non richiede la rigorosa obiettività della cronaca, ma deve poggiare su un nucleo fattuale di verità e non tradursi in un gratuito attacco personale.

  • art. 554-quater, comma 6, c.p.p.

    La sentenza predibattimentale impugnata concerne il delitto di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., punito con la pena alternativa della reclusione o della multa, sicché rispetto al caso di specie trova applicazione il comma 6 dell’art. 554-quater cod. proc. pen. alla stregua del quale sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

    Le sentenze predibattimentali di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena alternativa non sono appellabili.

  • art. 608 c.p.p.

    Consegue che il ricorso del Pubblico Ministero deve ritenersi legittimamente proposto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. che prevede l’impugnazione anche per vizi afferenti la motivazione, comunque declinati anche sotto il profilo della violazione di legge.

    Contro la sentenza predibattimentale inappellabile il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione, anche denunciando vizi di motivazione.

  • art. 554-ter, comma 1, c.p.p.

    In tema di udienza di comparizione predibattimentale, la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. postula che gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna e non può essere fondata sulla diversa regola dell’insufficienza o contraddittorietà della prova prevista dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, quando le alternative ricostruttive dipendano da circostanze specificamente indicate e suscettibili di utile verifica dibattimentale, il giudice non può trasformare l’incertezza allo stato degli atti in una pronuncia definitiva di proscioglimento, ma deve disporre la prosecuzione del giudizio.

    La decisione predibattimentale richiede una prognosi sulla ragionevole previsione di condanna; se le alternative ricostruttive dipendono da fatti concretamente verificabili in dibattimento, l'incertezza non giustifica il non luogo a procedere.

  • art. 554-ter, comma 3, c.p.p.

    Il comma 3 dispone, per converso, che, quando non ricorrono le condizioni per una sentenza di non luogo a procedere, e non ricorrono ipotesi di definizione alternativa di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale.

    Quando non sussistono i presupposti per il non luogo a procedere né per una definizione alternativa, il giudice deve disporre la prosecuzione del giudizio fissando l'udienza dibattimentale.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Tale parametro è diverso da quello dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., operante all’esito del dibattimento, secondo il quale il giudice pronuncia assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

    La regola assolutoria fondata sulla mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova opera all'esito del dibattimento e non può essere sovrapposta alla prognosi richiesta nella fase predibattimentale.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Con sentenza del 27 marzo 2026, il Giudice del Tribunale di Cosenza, all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Natascia Rosa De Rose in ordine al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 595, terzo comma, cod. pen., perché il fatto non sussiste.

    La norma è richiamata come contestazione della continuazione tra le condotte diffamatorie; la Corte non sviluppa una distinta interpretazione del relativo istituto.

Massime di principio

  • La presenza virtuale della persona offesa può equipararsi alla presenza fisica, ai fini della distinzione tra ingiuria e diffamazione, soltanto quando il mezzo assicuri un rapporto diretto e contestuale tra autore e destinatario, con possibilità di replica immediata e in condizioni di sostanziale parità. La mera possibilità di assistere a una diretta social e di inserire commenti non soddisfa tale requisito.
  • La scriminante del diritto di critica politica non esige la rigorosa obiettività della cronaca, ma richiede che la critica non sia priva di un nucleo di verità fattuale e non si risolva in un gratuito attacco personale. Quando le dichiarazioni attribuiscono fatti specifici e quantificati, il giudice deve confrontarsi con i riscontri e con la loro capacità lesiva.
  • Nell'udienza predibattimentale, il non luogo a procedere richiede che gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna. Non è sufficiente applicare la regola assolutoria dibattimentale relativa alla prova mancante, insufficiente o contraddittoria.
  • Se le alternative ricostruttive dipendono da circostanze specificamente indicate e suscettibili di utile verifica dibattimentale, l'incertezza allo stato degli atti non può essere convertita in una decisione definitiva di proscioglimento: il giudice deve disporre la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

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