Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava la responsabilità penale per rapina e lesioni aggravate. Le censure riguardavano: mancata prova dell'ingiusto profitto e della sottrazione di beni (telefono, denaro); vizi procedurali e di assunzione della testimonianza della parte civile Foti (contestata come indagata in procedimento connesso); insufficiente verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della p.o.; richiesta di derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.; mancata concessione delle attenuanti generiche e criticità nella quantificazione delle pene e nell'applicazione dell'aggravante dello sfregio permanente ex art. 583, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto generiche e non provate molte delle censure: la prova della ricostruzione fornita dalla p.o. è stata ritenuta corroborata da riscontri (tabulati telefonici, intercettazioni, dichiarazioni di testimoni e ammissioni dei ricorrenti) e dagli esiti lesivi; le eccezioni procedurali relative alla qualifica della p.o. come indagata erano insufficientemente specificate e tardive; la richiesta di derubricazione è stata respinta per la coerenza del giudizio di merito; l'aggravante dello sfregio permanente è stata correttamente valutata dal giudice di merito in base al criterio dell'osservatore comune; il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato con i precedenti e il comportamento processuale. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali, a una sanzione e al rimborso delle spese di difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha dato atto di aver proceduto secondo tale disposizione

  • codice di procedura penale, art. 210

    Norma sulla incompatibilità e sull'assunzione di dichiarazioni di persone indagate in procedimenti connessi; la Corte ha richiamato l'onere di specificare tempestivamente le circostanze che giustificano l'applicazione dell'art. 210 e ha ritenuto le eccezioni dei ricorrenti generiche e non adeguatamente documentate

  • codice di procedura penale, art. 64

    Regola gli avvertimenti da dare alle persone chiamate a rendere dichiarazioni; i ricorrenti lamentavano la mancata applicazione di tali avvertimenti alla p.o., ma la Corte ha ritenuto la doglianza genericamente formulata

  • codice penale, art. 583, comma 4

    Aggravante per le lesioni che cagionano sfregio permanente; la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di sussistenza compete al giudice di merito e si fonda sul punto di vista dell'osservatore comune, valutazione non sindacabile in Cassazione

  • codice penale, art. 393

    Delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che la qualificazione come rapina fosse corretta e che la derubricazione non fosse giustificata dai fatti e dalle prove

  • codice penale, art. 376

    Norma relativa a cause di non punibilità connesse a favoreggiamento; menzionata in relazione alla posizione della p.o. e alla necessità di allegazioni precise se si contesta la veste processuale del dichiarante

Massime di principio

  • Le censure che contestano l'inutilizzabilità o l'assunzione di dichiarazioni devono indicare in modo specifico gli atti affetti dal vizio e dimostrare l'incidenza decisiva sul compendio probatorio; altrimenti sono considerate generiche e inammissibili.
  • Quando la parte civile fornisce dichiarazioni successive e queste risultano corroborate da elementi oggettivi (tabulati, intercettazioni, dichiarazioni di terzi, riscontri sulle lesioni o sul reperto del veicolo), il giudice di merito può ritenere attendibile la ricostruzione e tale valutazione ha un ampio margine di apprezzamento non sindacabile in Cassazione.
  • Per l'aggravante dello "sfregio permanente" ai sensi dell'art. 583, comma 4, c.p., il giudizio compete al giudice di merito e si fonda sul criterio dell'osservatore comune; non è necessario che il danno sia irreversibile dalle sole competenze tecniche per essere qualificato come permanente.
  • La richiesta di derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede elementi probatori convincenti circa l'assenza di violenza/rapina e l'esistenza di una legittima rivendicazione; ipotesi di mera illazione o supposizione non sono idonee a ribaltare la qualificazione adottata dal giudice di merito.
  • Nella determinazione della pena per più concorrenti, il giudice del merito non è obbligato a motivare comparativamente ogni differenza di trattamento sanzionatorio tra imputati se la decisione è adeguatamente giustificata nelle singole posizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.