Sentenza del 13/01/2017 n. 750 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che, pur avendo riconosciuto l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, aveva annullato integralmente le sanzioni perché gli imponibili evasi erano stati rideterminati al ribasso a causa di rilevanti errori negli importi accertati. Secondo l'Agenzia, tali errori possono incidere sulla misura delle sanzioni, ma non ne giustificano l'annullamento totale quando la violazione dell'obbligo dichiarativo e la responsabilità del contribuente restano accertate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che l'omessa presentazione della dichiarazione, se incontestata e frutto di una condotta cosciente e volontaria, comporta l'applicazione della relativa sanzione amministrativa. La riduzione degli imponibili accertati può incidere sull'entità della sanzione, ma non determina di per sé il suo annullamento. Il giudice del rinvio dovrà verificare soltanto se ricorrano, sulla base delle allegazioni del contribuente, obiettive condizioni di incertezza normativa tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 1 e 5
L'omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA è fonte di un illecito sanzionabile in via amministrativa.
L'omissione dichiarativa costituisce una violazione fiscale sanzionabile quando il fatto è accertato e la condotta è cosciente e volontaria.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6
Le sanzioni amministrative tributarie presuppongono una condotta imputabile al contribuente; la loro disapplicazione è possibile nei casi previsti dalla legge, tra cui le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma violata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
Il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni sussiste in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme.
La disapplicazione delle sanzioni non può fondarsi semplicemente su errori nella quantificazione degli imponibili, ma richiede una concreta incertezza normativa obiettiva, derivante da elementi positivi di confusione o dal difficile coordinamento di più prescrizioni.
La norma disciplina il rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Cass. n. 440/2015
Il contribuente deve allegare gli elementi concreti che dimostrano l'obiettiva incertezza normativa; il giudice non può rilevare tale causa di disapplicazione d'ufficio.
Massime di principio
- Quando l'omessa dichiarazione fiscale è accertata e deriva da una condotta cosciente e volontaria, la sanzione è in linea di principio dovuta.
- Gli errori dell'Amministrazione nella quantificazione degli imponibili possono comportare una riduzione della base imponibile e della sanzione, ma non eliminano automaticamente la sanzione per l'omessa dichiarazione.
- La disapplicazione delle sanzioni richiede una specifica situazione di obiettiva incertezza normativa, non una semplice contestazione degli importi o un errore di calcolo dell'accertamento.
- L'incertezza normativa deve essere dimostrata dal contribuente mediante allegazioni concrete relative a disposizioni equivoche, contraddittorie o difficili da coordinare; non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra errore nella determinazione del tributo, che incide sull'importo dovuto, e inesistenza della violazione dichiarativa, che incide sull'applicabilità stessa della sanzione.
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