Cassazione Penale, Ordinanza n. 06886/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'impostazione della decisione impugnata in ordine alla qualificazione del fatto come ricettazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 3 maggio 2024, deducendo un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica della condotta. In particolare, ha sostenuto che il fatto avrebbe dovuto essere derubricato da ricettazione a furto, lamentando che il giudice di appello non avesse riqualificato il delitto contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse meramente fattuale e manifestamente infondato: l'imputato era stato trovato nella disponibilità della refurtiva e non aveva fornito una spiegazione attendibile della provenienza del bene, in assenza di elementi univoci che lo collegassero alla commissione del furto. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla mancata derubricazione, richiamando il principio per cui la questione non può essere proposta in cassazione quando la richiesta in appello era generica e manca una puntuale allegazione della riconducibilità del possesso del bene al precedente furto, essendosi la difesa limitata a evocare la mera vicinanza spazio-temporale tra i fatti.
Norme richiamate
La disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi univoci di partecipazione al furto e senza una spiegazione attendibile della provenienza del bene, integra la ricettazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Risponde di ricettazione chi sia trovato nella disponibilità della refurtiva e non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, purché manchino elementi probatori univoci che lo colleghino alla commissione del furto presupposto.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da ricettazione a furto deve essere sorretta da indicazioni specifiche e circostanziate; non è sufficiente richiamare genericamente la vicinanza spazio-temporale tra il possesso del bene e il reato presupposto.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto sulla valutazione della prova o sulla ricostruzione del possesso del bene, quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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