Cassazione Penale, Ordinanza n. 06861/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i primi due motivi erano rispettivamente generico e attinente al merito, mentre il terzo era nuovo e quindi non proponibile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza di appello. Dal testo emerge che il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma è stato ritenuto meramente ripetitivo e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello, quindi generico. Il secondo motivo è stato qualificato come critica di merito, perché si limitava a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti e a sollecitare, in sostanza, un terzo giudizio sul fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione, in violazione della catena devolutiva, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
È richiamato per affermare che il motivo nuovo, dedotto per la prima volta in cassazione, non è consentito quando viola la regola devolutiva.
art. 609, comma 2, c.p.p.
È richiamato in combinazione con l'art. 606, comma 3, c.p.p. per escludere la proponibilità in cassazione di censure non devolute nei gradi precedenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente ripetitiva o assertiva è generica e non è ammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere una nuova valutazione del fatto o a sostituire la propria lettura delle prove a quella dei giudici di merito: la prospettazione di una versione alternativa dei fatti è censura di merito, non di legittimità.
- In cassazione non sono proponibili motivi nuovi non già devoluti nei gradi precedenti, salvo i limiti e le eccezioni previsti dalla legge; la violazione della catena devolutiva comporta inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06788/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06858/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06860/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06862/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06864/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06865/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →