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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06861/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che i primi due motivi erano rispettivamente generico e attinente al merito, mentre il terzo era nuovo e quindi non proponibile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza di appello. Dal testo emerge che il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma è stato ritenuto meramente ripetitivo e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello, quindi generico. Il secondo motivo è stato qualificato come critica di merito, perché si limitava a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti e a sollecitare, in sostanza, un terzo giudizio sul fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione, in violazione della catena devolutiva, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È richiamato per affermare che il motivo nuovo, dedotto per la prima volta in cassazione, non è consentito quando viola la regola devolutiva.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    È richiamato in combinazione con l'art. 606, comma 3, c.p.p. per escludere la proponibilità in cassazione di censure non devolute nei gradi precedenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente ripetitiva o assertiva è generica e non è ammissibile.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a compiere una nuova valutazione del fatto o a sostituire la propria lettura delle prove a quella dei giudici di merito: la prospettazione di una versione alternativa dei fatti è censura di merito, non di legittimità.
  • In cassazione non sono proponibili motivi nuovi non già devoluti nei gradi precedenti, salvo i limiti e le eccezioni previsti dalla legge; la violazione della catena devolutiva comporta inammissibilità del motivo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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