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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06860/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità, e non evidenziava specifici travisamenti probatori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo, con un unico motivo, la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e un vizio di motivazione in relazione al diniego della rinnovazione istruttoria. Secondo la Corte di cassazione, le censure miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, già esaminata e respinta in appello, senza indicare specifici travisamenti di risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva e al vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, ma richiede la specifica indicazione di travisamenti o vizi rilevanti ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • La doglianza sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria è ammissibile solo se supportata da specifici vizi della motivazione o da concreti travisamenti delle prove decisive, non quando si risolva in una mera alternativa lettura delle emergenze processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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