Cassazione Penale, Ordinanza n. 06864/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata rivalutata nel merito la responsabilità, ma è stato confermato il diniego della particolare tenuità del fatto disposto dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione della sentenza d'appello in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere ostativa l'abitualità della condotta e nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito sul punto era immune da illogicità e coerente con l'orientamento di legittimità secondo cui il comportamento abituale sussiste quando l'autore abbia commesso, anche successivamente al fatto per cui si procede, almeno altri due reati della stessa indole; nella specie risultavano due precedenti specifici, con giudizio di abitualità non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorre un comportamento abituale ostativo, desumibile dalla commissione di almeno altri due reati della stessa indole, anche successivi al fatto oggetto del procedimento.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il comportamento abituale ostativo ricorre quando l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, anche se uno o più di essi sono successivi al fatto per cui si procede.
- La valutazione circa la sussistenza del comportamento abituale, quando sorretta da motivazione logica e coerente con i precedenti specifici, non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del merito.
- Il vizio di motivazione dedotto contro il diniego della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato se la Corte di merito ha spiegato in modo congruo la presenza di precedenti specifici ostativi all'applicazione della causa di non punibilità.
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