Cassazione Penale, Ordinanza n. 06858/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per appropriazione indebita di somme condominiali. I tre motivi erano ritenuti dalla Corte di cassazione generici e ripetitivi: i primi due non si confrontavano con il principio, già consolidato, secondo cui l'appropriazione indebita di somme condominiali da parte dell'amministratore si consuma al momento della cessazione della carica, quando la mancata restituzione degli importi determina con certezza l'interversione del possesso; il terzo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il fatto che le persone offese avessero rafforzato la propria istanza punitiva costituendosi parte civile. La Corte ha quindi rilevato la carenza dei requisiti di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p., nonché la manifesta infondatezza del terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di merito resta quindi fermo; la Corte richiama, in particolare, il principio di diritto sulla consumazione dell'appropriazione indebita di somme condominiali alla cessazione dell'incarico e la regola per cui la costituzione di parte civile rafforza l'istanza punitiva delle persone offese.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
i tre motivi di ricorso sono generici e ripetitivi e quindi privi dei requisiti prescritti
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente ripetitivi; in mancanza, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, pertinenti e autosufficienti: la semplice riproposizione di censure generiche o già confutate dalla motivazione della sentenza impugnata determina l'inammissibilità.
- L'appropriazione indebita di somme condominiali da parte dell'amministratore si consuma, in assenza di restituzione, al momento della cessazione della carica, poiché solo allora l'interversione del possesso risulta con certezza apprezzabile.
- Per censurare efficacemente la decisione impugnata occorre confrontarsi con la ratio decidendi e con gli argomenti decisivi posti a base della sentenza; il mancato confronto rende il motivo generico e, se manifestamente infondato, inammissibile.
- La costituzione di parte civile delle persone offese può essere valorizzata come elemento che rafforza la loro istanza punitiva e giustifica il rigetto di censure che pretendano di escluderne la rilevanza processuale.
Come è indicizzato
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