Cassazione Penale, Ordinanza n. 06862/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste. Dal testo emerge solo che i due motivi di ricorso consistevano in una rilettura alternativa delle vicende processuali, fondata su una diversa valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che tale censura è meramente motivazionale e non deduce vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nei termini richiesti in sede di legittimità. La sentenza impugnata viene descritta come completa e adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai punti salienti della controversia tra il ricorrente e la sua ex compagna.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La censura in cassazione deve riguardare un effettivo vizio della motivazione, non potendo risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una diversa lettura del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito, quando la doglianza si traduca in una critica alla mera valutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede la denuncia di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, intesa come frattura evidente della consequenzialità razionale, percepibile ictu oculi.
- Quando la sentenza impugnata risulti completa e adeguatamente motivata sui punti decisivi, il ricorso che si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06788/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06858/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06860/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06861/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06864/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06865/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →