Cassazione Penale, Ordinanza n. 06788/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona condannata in via definitiva per un reato tributario impugnava per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede esecutiva, aveva autorizzato il Procuratore generale a ricercare ulteriori beni nel patrimonio della medesima per completare l'importo della confisca disposta con la sentenza irrevocabile. La difesa sosteneva, da un lato, la violazione di legge perché il valore dei beni già sequestrati e stimati al momento del sequestro avrebbe già esaurito l'importo confiscato; dall'altro, il vizio di motivazione dell'ordinanza, per non avere la Corte di merito considerato la giurisprudenza di legittimità che imporrebbe di valutare i beni da confiscare al momento del sequestro e non nella successiva fase esecutiva, oltre a non avere esaminato una memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione non entra nel merito delle censure sulla confisca e qualifica il ricorso come opposizione avverso il provvedimento emesso in sede esecutiva. Poiché, in materia di confisca, l'impugnazione deve essere proposta prima davanti allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per la necessaria fase di opposizione.
Norme richiamate
indicato come reato per il quale la ricorrente era stata già condannata con sentenza irrevocabile.
regola la competenza del giudice dell'esecuzione in tema di provvedimenti sulla confisca dei beni e rinvia alle forme dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
prevede che contro il provvedimento emesso in prima battuta in materia di confisca le parti possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice che lo ha adottato.
Massime di principio
- In materia di confisca disposta o attuata in sede esecutiva, l'impugnazione immediatamente esperibile non è il ricorso per cassazione, ma l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento.
- Anche quando il giudice dell'esecuzione provveda formalmente nelle forme del procedimento camerale, la tutela contro il primo provvedimento in materia di confisca resta quella dell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente necessità di esaurire tale rimedio prima del ricorso di legittimità.
- Il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento esecutivo sulla confisca deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente, se non risulta previamente esperita la fase oppositiva.
- La questione relativa al valore dei beni da confiscare rispetto all'importo oggetto di ablazione, pur evocata dalla difesa, resta assorbita quando l'impugnazione sia proposta con mezzo non corretto e debba essere convertita nel rimedio proprio.
- La valutazione del provvedimento impugnato in sede esecutiva richiede il rispetto del modulo procedurale speciale previsto per la confisca, a pena di improcedibilità del ricorso diretto per cassazione.
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