Cassazione Penale, Sentenza n. 13852/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per le ragioni indicate (art. 606, comma 3 c.p.p.), ma ha esaminato e accolto il terzo motivo relativo alla prescrizione. Avendo ritenuto che la prescrizione del reato fosse maturata prima della sentenza di appello, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 16/11/2022 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Siracusa (20/04/2016) per i reati contestati ai sensi degli artt.110, 56, 624-bis e 625 n.2 c.p. I primi due motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., per mancata analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (ossia carenza del contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione). Il terzo motivo contestava la sopravvenuta prescrizione del reato, sostenendo che la prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Motivi di cassazione privi della necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata sono inammissibili; il ricorso deve contenere il contenuto essenziale e l'esame critico delle ragioni della decisione impugnata.
artt. 110, 56, 624-bis, 625 n.2 cod. pen.
artt. 110, 56, 624-bis e 625 n.2 cod. pen.
Norme sostanziali che qualificano i reati per i quali erano stati condannati gli imputati; tuttavia la valutazione di merito sulle responsabilità non è stata esaminata in Cassazione a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Principi sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione e sulla necessità di motivazione critica applicabili anche al ricorso per cassazione.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822
Ulteriori principi giurisprudenziali richiamati in tema di limiti di discussione e contenuto dei motivi di impugnazione.
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818 - 01
Principio secondo cui la Corte può esaminare la prescrizione anche quando altri motivi siano inammissibili, se la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza di appello.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono contenere un'analisi critica puntuale delle ragioni poste a base della decisione impugnata: la mancanza di tale analisi comporta l'inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.
- La Corte può comunque esaminare questioni di ordine pubblico o sopravvenute estinzioni del reato (es. prescrizione) anche se altri motivi sono inammissibili, purché la prescrizione sia maturata prima della pronuncia impugnata.
- Se la prescrizione del reato è già maturata prima della sentenza di appello, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato; in tali casi non si entra nel merito della responsabilità.
- Chi impugna in Cassazione per prescrizione deve documentare e calcolare con precisione i termini prescrizionali e indicare le date rilevanti per dimostrare che la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata.
- L'annullamento per prescrizione tutela il principio che l'estinzione del reato è automaticamente rilevabile anche d'ufficio dalla Corte, indipendentemente dall'esito degli altri motivi di ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →