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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25198/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto l'imposta unica sulle scommesse per gli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di una società operante come centro di trasmissione dati/ricevitoria per un bookmaker estero. La CTP aveva rigettato i ricorsi e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo che, per gli anni successivi al 2010, il centro di trasmissione dati fosse soggetto passivo dell'imposta in solido con il bookmaker estero. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dalla l. 220/2010, e degli artt. 56 TFUE, 53 e 3 Cost., assumendo l'illegittimità della soggezione del CTD all'imposta; 2) violazione dell'art. 1 d.lgs. 504/1998 e della l. 220/2010, sostenendo che il fatto generatore non potesse ravvisarsi nell'attività del CTD, distinta dalla raccolta scommesse; 3) violazione di legge e carenza motivazionale in ordine al calcolo dell'imposta e delle sanzioni, con richiamo alla l. 208/2015; 4) omessa o insufficiente motivazione sulla richiesta di rinvio alla Corte di giustizia UE e di sospensione del giudizio in attesa dell'esito di altro rinvio pregiudiziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla socia in proprio, perché soggetto non legittimato a introdurre in cassazione una posizione non coltivata nei precedenti gradi di merito. Quanto al ricorso della società, lo ha rigettato: ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il proprio orientamento conforme secondo cui il centro di trasmissione dati che operi per un bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse anche per le annualità successive al 2010; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché privo di censura effettiva sulle sanzioni; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché veicolava un vizio motivazionale non più deducibile e perché la questione del mancato rinvio pregiudiziale non costituiva autonoma domanda. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ.

    La Corte distingue tra censure di legittimità ammissibili e doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, in realtà ripropongono questioni non più scrutinabili o prive di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre trascrivere gli atti e indicare gli elementi necessari a valutare l'errore denunciato e il pregiudizio subito.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    La rinnovazione della notifica nulla non è disposta quando, in ragione dell'esito del giudizio, essa non sia necessaria.

  • art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.

    La Corte può richiamare un precedente conforme quale base della decisione, valorizzandone la motivazione ampia e condivisa.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010

    Norma interpretativa applicabile anche ai rapporti anteriori, che individua come soggetti passivi dell'imposta anche gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia per conto di bookmakers esteri privi di concessione.

  • art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998

    Viene letto, alla luce della disciplina successiva e della giurisprudenza unionale e costituzionale, come base per assoggettare all'imposta unica anche il gestore/ricevitore che opera per conto di bookmakers esteri.

  • art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998

    Richiamato per definire il fatto generatore dell'imposta unica sulle scommesse e la soggettività passiva dell'operatore che gestisce la raccolta.

  • art. 56 TFUE

    La Corte esclude che l'imposta unica così applicata integri una restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi.

  • art. 53 Cost.

    La censura sulla capacità contributiva è ritenuta non decisiva alla luce dell'assetto normativo e della giurisprudenza richiamata.

  • art. 3 Cost.

    Non emerge una violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza, perché il regime impositivo è applicato in modo uniforme a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia.

  • art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015

    Il richiamo è svolto dalla ricorrente per contestare il calcolo di imposta e sanzioni, ma la Corte non ne fa applicazione favorevole per difetto di specificità della censura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile l'intervento o l'impugnazione proposta da un soggetto che non abbia partecipato ai gradi di merito, salvo ipotesi eccezionali espressamente riconosciute dall'ordinamento.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi contesta il calcolo dell'imposta deve indicare gli atti rilevanti, trascriverne i passaggi essenziali e precisare quale sarebbe stato l'importo corretto e quale il concreto pregiudizio derivante dall'errore denunciato.
  • Il centro di trasmissione dati o la ricevitoria che operi per conto di un bookmaker estero privo di concessione può essere soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse, perché svolge un'attività gestoria che integra il presupposto impositivo anche se non partecipa direttamente al rischio della scommessa.
  • La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010 ha natura interpretativa e si applica anche ai rapporti relativi ad annualità anteriori, in assenza di una diversa regolazione transitoria.
  • L'imposta unica sulle scommesse, applicata a tutti gli operatori che gestiscono raccolte di gioco nel territorio italiano, non viola la libertà di prestazione di servizi né introduce un'esenzione irragionevole a favore degli operatori che agiscono fuori dal sistema concessorio.
  • Non può essere dedotto in cassazione, come motivo autonomo, il solo mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o il mancato sospensione del processo, se la relativa questione non si traduce in una vera censura della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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