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Sentenza

Sentenza n. 4926/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - delle note ANAC prot. n. 109473 del 23.9.2024 e prot. n. 137951 del 25.11.2024, ancorché sconosciute, e della correlata annotazione, inserita in data 6.12.2024, di acquisizione dei seguenti provvedimenti: <<La Regione Lombardia - Direzione Sanitaria Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria – Varese – con note prot. ANAC n. 109473 del 23/09/2024ANAC e prot. n. 137951 del 25/11/2024 ha comunicato l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.lgs. 81/2008 e s.m.i., emesso in data 21/09/2024 e del provvedimento di revoca emesso in data 11/11/2024 a carico dell’Operatore Economico I.I.C. S.R.L. C.F.: 03231980784 […] La presente annotazione è stata inserita nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs.31 marzo 2023, n. 36 e rileva come causa di esclusione non automatica ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a) del codice dei contratti pubblici per il periodo di TRE ANNI decorrenti dal giorno 21/09/2024. Ai fini delle valutazioni di competenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a verificare l’adozione di misure di self cleaning accedendo al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico>>, conosciute dalla ricorrente in data 30.12.2024, mediante accesso al “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché degli eventuali, ancorché sconosciuti, provvedimenti con i quali è stata disposta l’annotazione; - della nota ANAC prot. n. 155681 del 31.12.2024, ancorché sconosciuta, e della correlata annotazione, inserita in data 31.12.2024, di acquisizione della nota prot. n. 19954 del 31.12.2024 e del correlato <<provvedimento interdittivo n. 1956 del 31/12/2024emesso nei confronti dell’Operatore economico I.I.C. S.R.L. c.f.: 03231980784, così come definito dal codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215). Il suddetto provvedimento interdittivo deve ritenersi efficace nel periodo compreso tra la data del verbale di sospensione il 21/09/2024 e la data della revoca il 15/11/2024. La presente annotazione iscritta ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché ai sensi dell’art 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023. Pertanto, la sua permanenza nel Casellario informatico è pari a tre anni a decorrere dalla data del verbale di sospensione che, nel caso in questione è il giorno 21/09/2024>>, conosciute dalla ricorrente in data 29.1.2025, mediante accesso al “Livello di accesso riservato di sola consultazione” Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché degli eventuali, ancorché sconosciuti, provvedimenti con i quali è stata disposta l’annotazione; - ove occorrer possa, dell’art. 22, comma 9, della Del. ANAC 20.6.2023, n. 272; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazioni ANAC nel Casellario informatico relative a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e di interdizione a contrarre, con permanenza dell’annotazione per tre anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrative)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato le annotazioni relative a un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008, successivamente revocato, e al correlato provvedimento interdittivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ha contestato, in particolare, la durata triennale della permanenza delle annotazioni nel livello di accesso riservato di sola consultazione del Casellario, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023 e degli artt. 8, 17 e 22 del Regolamento ANAC approvato con Delibera n. 272/2023, eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento. Ha inoltre dedotto l’illegittimità dell’art. 22, comma 9, della Delibera ANAC n. 272/2023, ritenendolo contrario alla disciplina legislativa e al comma 7 dello stesso articolo, nonché, nella memoria conclusiva non notificata, la violazione del contraddittorio procedimentale. Secondo la ricorrente, decorso il periodo interdittivo, l’annotazione avrebbe dovuto essere trasferita nel livello di accesso riservato all’ANAC e non rimanere visibile per tre anni ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l’annotazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, quale notizia utile ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023, e legittima, perché dovuta, l’annotazione del provvedimento interdittivo ministeriale ai sensi dell’art. 17 della Delibera ANAC n. 272/2023. Il giudice ha distinto tra: a) l’effetto interdittivo, limitato al periodo di efficacia della sospensione e ostativo alla stipula di contratti pubblici solo durante tale periodo; b) la permanenza dell’informazione nel Casellario, necessaria per consentire alle stazioni appaltanti verifiche successive circa la partecipazione dell’impresa a gare durante il periodo di interdizione e per valutare l’affidabilità dell’operatore ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023. Il comma 9 dell’art. 22 non è stato ritenuto in contrasto con il comma 7, poiché costituisce una disposizione di chiusura che impone comunque di dare evidenza del periodo interdittivo trascorso. La censura sul contraddittorio, formulata per la prima volta in una memoria non notificata, è stata dichiarata inammissibile per novità; nel merito, il TAR ha comunque rilevato che la sospensione era stata adottata all’esito del procedimento dell’autorità competente, nel quale l’impresa aveva potuto esercitare il diritto di difesa, mentre davanti all’ANAC non era necessario riesaminare l’accertamento della violazione, ma soltanto valutare l’utilità della notizia. La presunzione di utilità dell’informazione deriva dalla stessa disciplina primaria, che considera le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro causa di esclusione non automatica. La durata triennale è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, anche alla luce dell’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE. L’annotazione non determina un automatismo espulsivo, dovendo le stazioni appaltanti considerare anche le eventuali misure di self cleaning adottate dall’impresa. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    È istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nel casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall'ANAC, con proprio provvedimento, le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 94. L'ANAC, nel medesimo provvedimento, individua le ulteriori informazioni da iscrivere nel casellario, ivi comprese quelle per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse. Nel casellario l'ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettere e) e f).

    La disposizione attribuisce all’ANAC la competenza a individuare le informazioni da iscrivere nel Casellario, la durata delle iscrizioni e le modalità di archiviazione, comprese le informazioni utili alla valutazione dell’affidabilità degli operatori economici.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008

    Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (...) A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione (...) del provvedimento interdittivo.

    La comunicazione all’ANAC e al Ministero è obbligatoria e fonda, rispettivamente, la gestione dell’informazione nel Casellario e l’adozione del provvedimento interdittivo.

  • art. 17 Delibera ANAC n. 272/2023

    Il dirigente iscrive nel Casellario informatico le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive (...) o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

    L’annotazione del provvedimento interdittivo costituisce attività dovuta dell’ANAC.

  • art. 22, commi 7 e 9, Delibera ANAC n. 272/2023

    Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva (...) confluiscono al termine del periodo interdittivo (...) nel Livello di accesso riservato all’ANAC (...) Nel Livello di accesso riservato di sola consultazione viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo.

    Il trasferimento dell’annotazione dopo la scadenza dell’interdizione non impedisce che nel livello di sola consultazione resti evidenza del periodo interdittivo trascorso, per consentire verifiche ex post delle stazioni appaltanti.

  • art. 94, comma 5, d.lgs. 36/2023

    destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

    La norma qualifica i provvedimenti interdittivi richiamati come rilevanti ai fini delle cause di esclusione dalle gare.

  • art. 95, comma 1, lettera a), d.lgs. 36/2023

    a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (...)

    La notizia dell’interdizione può essere utilizzata dalla stazione appaltante per una valutazione di esclusione non automatica; l’annotazione non produce di per sé l’esclusione, che richiede una valutazione concreta e anche l’esame delle misure di self cleaning.

  • art. 57, paragrafo 7, direttiva 2014/24/UE

    Nel corso del periodo di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 4, il periodo massimo non supera (...) tre anni dalla data del fatto pertinente nei casi di cui al paragrafo 4.

    Il termine triennale è stato considerato un orizzonte temporale ragionevole per la rilevanza delle cause di esclusione non automatica.

Massime di principio

  • L’annotazione nel Casellario informatico di un provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008 può conservare evidenza del periodo di interdizione anche dopo la sua scadenza, poiché la permanenza dell’informazione ha funzione conoscitiva e consente alle stazioni appaltanti di verificare ex post se l’operatore abbia partecipato a gare durante il periodo in cui vigeva il divieto di contrarre.
  • L’effetto interdittivo del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008 è limitato al periodo di effettiva sospensione; la successiva permanenza dell’annotazione nel Casellario non proroga il divieto di contrarre e non produce automaticamente l’esclusione dalle gare.
  • La notizia di una sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce informazione utile alla valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, in quanto il legislatore ha previsto che tali violazioni possano rilevare come causa di esclusione non automatica.
  • La valutazione dell’annotazione ai fini dell’esclusione non può essere automatica: la stazione appaltante deve esaminare concretamente la gravità e l’accertamento delle violazioni, nonché le eventuali misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.
  • Quando la sanzione interdittiva è stata adottata dall’autorità competente all’esito di un procedimento nel quale l’impresa ha potuto esercitare il diritto di difesa, l’ANAC, nell’annotare la relativa informazione, non è tenuta a riesaminare i presupposti della sanzione; il contraddittorio davanti all’ANAC può riguardare soprattutto l’utilità della notizia ai fini del Casellario.
  • La permanenza triennale dell’informazione relativa a una grave violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere ritenuta ragionevole e proporzionata quando è funzionale alla valutazione dell’affidabilità dell’operatore e non determina, di per sé, un automatismo espulsivo o la protrazione dell’interdizione a contrarre.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOARequisiti di partecipazione ed esclusioneAnticorruzione e vigilanza ANACInvalidità del provvedimento
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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