Cassazione Penale, Sentenza n. 2658/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Saitta era stato condannato dal Tribunale di Palermo (12/03/2018) e confermato dalla Corte d'Appello di Palermo (10/06/2021) per il reato di furto (artt. 56, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.) commesso il 26/09/2014 ai danni di Giovanna Salvato. Ha proposto ricorso in Cassazione denunciando contraddittorietà e travisamento delle emergenze istruttorie (contestando la valutazione delle deposizioni, l'assenza di strumenti di effrazione, la dinamica dei fatti e la valutazione sulla posizione dell'imputato rispetto alla propria abitazione). In seguito, con modifiche normative intervenute (d.lgs. n.150/2022), il difensore ha poi sostenuto che il reato è ormai procedibile a querela e ha chiesto, in via principale, l'annullamento per mancata querela o, in subordine, il rinvio per consentire la proposizione della querela entro i termini transitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato e motivato i fatti contestati, affrontando i punti sollevati (circostanze del fermo, elementi probatori, irrilevanza dell'assenza di strumenti di effrazione e del danno al deflettore). Il vizio dedotto come "travisamento della prova" non è emerso nella forma richiesta dalla giurisprudenza di legittimità e la Cassazione non può rinnovare la valutazione di merito. Quanto alla modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela (d.lgs. n.150/2022 e successive modifiche), la Corte ha precisato che la sopravvenuta procedibilità a querela non altera l'esito del ricorso inammissibile: non essendo stata proposta una impugnazione valida, non sussiste il procedimento pendente che richiederebbe verifiche ulteriori; pertanto il ricorso è deciso senza attendere eventuale querela della persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 56, 624, 625 n.2 e n.7
Indicano la fattispecie contestata (tentativo, furto e aggravanti): la sentenza contro Saitta è fondata sulla valutazione di tale normativa applicata ai fatti del 26/09/2014.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita la cognizione della Cassazione: non consente una rivalutazione critica del merito delle prove, ma solo l'accertamento di errori di diritto o di travisamento inequivocabile della prova.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 624 c.p.)
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto rendendolo in parte procedibile a querela; la Corte ha valutato l'effetto di tale modifica nel rapporto con un ricorso già inammissibile.
Art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)
Prevede il termine per la presentazione della querela per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non imponga di sospendere o riaprire un ricorso inammissibile.
Art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
Richiamato per spiegare lo svolgimento dell'udienza senza discussione orale; non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso.
Codice penale, art. 124, comma 1
Consente al legislatore di fissare diversi termini decorrenziali per la querela; la Corte ha osservato che la transizione normativa non modifica i limiti posti dall'inammissibilità dell'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiama il principio che il giudice non ha poteri decisori addizionali rispetto alle norme che regolano l'epilogo del processo; impone che il giudice adatti la regola di condotta al quadro processuale esistente.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa; la Corte ha disposto il versamento di € 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove: i motivi che chiedono una nuova valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili e devono dimostrare un travisamento incontestabile o un'omissione probatoria evidente.
- Il vizio di "travisamento della prova" è circoscritto all'accertamento che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto o distorto nel ragionamento del giudice di merito; non è sufficiente il semplice dissenso valutativo.
- La sopravvenuta modifica normativa che rende un reato procedibile a querela non impedisce la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso già malformato: la Cassazione può decidere il ricorso senza attendere la possibile proposizione della querela da parte della persona offesa.
- La mancanza della condizione di procedibilità (querela) per reati divenuti procedibili a querela è, nella prassi, trattata come questione di fatto soggetta ai limiti dell'azione di Cassazione; non sempre determina automatico annullamento o revoca della condanna in presenza di un ricorso inammissibile.
- Se si propone impugnazione, è essenziale rispettare i requisiti di autosufficienza e forma: la mancata osservanza può determinare l'inammissibilità e conseguenze economiche (spese processuali e, se dovuta, versamento alla Cassa delle Ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2607/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2614/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →