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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2658/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Saitta era stato condannato dal Tribunale di Palermo (12/03/2018) e confermato dalla Corte d'Appello di Palermo (10/06/2021) per il reato di furto (artt. 56, 624, 625 n.2 e n.7 c.p.) commesso il 26/09/2014 ai danni di Giovanna Salvato. Ha proposto ricorso in Cassazione denunciando contraddittorietà e travisamento delle emergenze istruttorie (contestando la valutazione delle deposizioni, l'assenza di strumenti di effrazione, la dinamica dei fatti e la valutazione sulla posizione dell'imputato rispetto alla propria abitazione). In seguito, con modifiche normative intervenute (d.lgs. n.150/2022), il difensore ha poi sostenuto che il reato è ormai procedibile a querela e ha chiesto, in via principale, l'annullamento per mancata querela o, in subordine, il rinvio per consentire la proposizione della querela entro i termini transitori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato e motivato i fatti contestati, affrontando i punti sollevati (circostanze del fermo, elementi probatori, irrilevanza dell'assenza di strumenti di effrazione e del danno al deflettore). Il vizio dedotto come "travisamento della prova" non è emerso nella forma richiesta dalla giurisprudenza di legittimità e la Cassazione non può rinnovare la valutazione di merito. Quanto alla modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela (d.lgs. n.150/2022 e successive modifiche), la Corte ha precisato che la sopravvenuta procedibilità a querela non altera l'esito del ricorso inammissibile: non essendo stata proposta una impugnazione valida, non sussiste il procedimento pendente che richiederebbe verifiche ulteriori; pertanto il ricorso è deciso senza attendere eventuale querela della persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 56, 624, 625 n.2 e n.7

    Indicano la fattispecie contestata (tentativo, furto e aggravanti): la sentenza contro Saitta è fondata sulla valutazione di tale normativa applicata ai fatti del 26/09/2014.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita la cognizione della Cassazione: non consente una rivalutazione critica del merito delle prove, ma solo l'accertamento di errori di diritto o di travisamento inequivocabile della prova.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 624 c.p.)

    Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto rendendolo in parte procedibile a querela; la Corte ha valutato l'effetto di tale modifica nel rapporto con un ricorso già inammissibile.

  • Art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)

    Prevede il termine per la presentazione della querela per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non imponga di sospendere o riaprire un ricorso inammissibile.

  • Art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150

    Richiamato per spiegare lo svolgimento dell'udienza senza discussione orale; non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso.

  • Codice penale, art. 124, comma 1

    Consente al legislatore di fissare diversi termini decorrenziali per la querela; la Corte ha osservato che la transizione normativa non modifica i limiti posti dall'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Richiama il principio che il giudice non ha poteri decisori addizionali rispetto alle norme che regolano l'epilogo del processo; impone che il giudice adatti la regola di condotta al quadro processuale esistente.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'imposizione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa; la Corte ha disposto il versamento di € 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito delle prove: i motivi che chiedono una nuova valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili e devono dimostrare un travisamento incontestabile o un'omissione probatoria evidente.
  • Il vizio di "travisamento della prova" è circoscritto all'accertamento che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto o distorto nel ragionamento del giudice di merito; non è sufficiente il semplice dissenso valutativo.
  • La sopravvenuta modifica normativa che rende un reato procedibile a querela non impedisce la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso già malformato: la Cassazione può decidere il ricorso senza attendere la possibile proposizione della querela da parte della persona offesa.
  • La mancanza della condizione di procedibilità (querela) per reati divenuti procedibili a querela è, nella prassi, trattata come questione di fatto soggetta ai limiti dell'azione di Cassazione; non sempre determina automatico annullamento o revoca della condanna in presenza di un ricorso inammissibile.
  • Se si propone impugnazione, è essenziale rispettare i requisiti di autosufficienza e forma: la mancata osservanza può determinare l'inammissibilità e conseguenze economiche (spese processuali e, se dovuta, versamento alla Cassa delle Ammende).

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