Cassazione Penale, Ordinanza n. 04443/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla condanna e sul trattamento sanzionatorio è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 febbraio 2025, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla determinazione della pena base. La censura mirava, in sostanza, a contestare la congruità della pena irrogata e la sua graduazione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva assolto adeguatamente all'onere motivazionale con un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
indica i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
indica il vizio di motivazione deducibile in cassazione
criterio per la determinazione della pena da parte del giudice
criteri di commisurazione della pena e valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere
Cassa delle ammende
somma dovuta dal ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché l'esercizio di tale potere sia conforme ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la motivazione risulti arbitraria o manifestamente illogica.
- È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio, un richiamo non meramente apparente agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.
- Una censura che si limiti a contestare la misura della pena senza individuare un vero vizio di legittimità è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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