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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17353/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per plurimi motivi: (1) vizio per violazione di legge processuale e insufficienza di motivazione relativamente all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (art. 195 co. 3 c.p.p.); (2) richiesta di derubricazione del reato di estorsione in tentata estorsione o nell'ipotesi meno grave di insolvenza fraudolenta (art. 610 e art. 641 c.p.); (3) censura sull'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), per mancanza di consapevolezza della vittima circa l'appartenenza dell'imputato a un clan e per l'assenza di stato di soggezione; (4) contestazione del diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) e del diniego delle attenuanti generiche, nonostante elementi positivi di personalità e comportamento processuale; (5) doglianze sul trattamento sanzionatorio, inclusa la quantificazione dell'aumento per la continuazione (art. 81 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in sede di appello. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazioni adeguate e coerenti: ha confermato la qualificazione dei fatti come estorsione (e non insolvenza fraudolenta o violenza privata) in ragione delle minacce e della costrizione della volontà della vittima; ha condiviso l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" sulla base delle espressioni minacciose dall'imputato che richiamavano l'appartenenza al clan e avrebbero creato una condizione di assoggettamento; ha giudicato corretta la valutazione del diniego delle attenuanti (compresa la speciale tenuità del danno) e la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia impugnata è sostanzialmente confermata.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (conv. L. 176/2020)

    Richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; norma procedurale che regola il rito in forma scritta durante il periodo di vigenza

  • art. 195 co. 3 c.p.p.

    Rilevante rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla loro valutazione; contestazione sulla natura de relato della testimonianza è stata considerata irrilevante alla luce di altre dichiarazioni dirette e della prova di resistenza

  • art. 606 c.p.p. (lettere b, c, e)

    Indica i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge, omissione/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi generici e reiterativi

  • art. 610 c.p. (estorsione)

    La Corte ha interpretato la fattispecie come estorsione quando vi è uso di minaccia o violenza per ottenere un ingiusto profitto, anche se la prestazione richiesta era cibo/bevande

  • art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta)

    Distinto dall'estorsione: rileva l'elemento della dissimulazione dello stato di insolvenza; la Corte ha ritenuto prevalente l'elemento della minaccia/coazione, giustificando la qualificazione per estorsione

  • art. 416-bis.1 c.p. (uso del "metodo mafioso")

    Interpretata nel senso che l'aggravante sussiste quando l'agente evoca o fa percepire la propria contiguità alla criminalità organizzata per creare uno stato di soggezione nella vittima; non è necessario che l'associazione esista formalmente o che la vittima conoscesse personalmente l'imputato

  • art. 62 n.4 c.p. (attenuante per danno economico di speciale tenuità)

    La configurabilità richiede valutazione del danno complessivo e del disvalore sociale, non solo del valore venale; la Corte ha ritenuto il danno non sufficientemente lieve per riconoscere l'attenuante

  • art. 133 c.p. (circostanze attenuanti e criteri di valutazione)

    Richiamato per affermare che il giudice può valutare l'elemento che ritiene prevalente tra quelli elencati e che anche un singolo elemento può giustificare il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche

  • art. 81 c.p. (continuazione e cumulo giuridico)

    Utilizzato per giustificare la determinazione della pena complessiva, con la necessità di indicare il percorso logico che ha portato alla quantificazione degli aumenti per i reati-satellite

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a ripetere in modo generico le stesse doglianze già proposte in grado d'appello senza evidenziare specifici vizi di diritto non adeguatamente valutati dalla corte di merito; è necessario spiegare concretamente perché la decisione impugnata sarebbe viziata
  • Se si contesta l'utilizzabilità di una prova (es. dichiarazione della persona offesa), il ricorrente deve indicare con precisione l'incidenza che l'esclusione di tale elemento avrebbe sul convincimento probatorio complessivo (cosiddetta "prova di resistenza") per non incorrere in inammissibilità per aspecificità
  • La distinzione tra estorsione e fattispecie meno grave (es. insolvenza fraudolenta o violenza privata) si fonda sull'esistenza della minaccia o della violenza volta a costringere la vittima; quando l'azione è finalizzata a ottenere un profitto ingiusto mediante coercizione, è configurabile l'estorsione
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche quando l'imputato crea nella vittima la percezione della propria appartenenza a un'organizzazione mafiosa (o di agire per suo conto), producendo uno stato di soggezione, indipendentemente dall'esistenza formale dell'associazione
  • Per il riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità non è determinante solo il valore economico della prestazione, ma il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta; il giudice può valorizzare l'elemento di personalità che ritiene prevalente ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche
  • In sede di impugnazione è essenziale indicare con precisione quali elementi probatori la corte territoriale avrebbe valutato erroneamente, e perché tale valutazione sarebbe decisiva per la diversa qualificazione del fatto o per la diversa determinazione della pena

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