Cassazione Civile, Ordinanza n. 27239/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un avvocato volta ad ottenere la condanna del cliente al pagamento dei compensi per attività professionale svolta in due cause civili. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. L'avvocato aveva poi proposto appello, ma la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile ritenendo che il mezzo corretto fosse il ricorso per cassazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di procedimento per la liquidazione dei compensi professionali. Con il ricorso per cassazione la professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 161 c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-bis e 702-quater c.p.c., sostenendo che, secondo il principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione va individuato in base alla qualificazione data dal giudice al provvedimento impugnato; poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione, trattato secondo rito ordinario/sommario ordinario e definito con sentenza del Tribunale monocratico, l'appello era il mezzo corretto e non il ricorso per cassazione per saltum.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, le modalità del giudizio di primo grado non erano riconducibili al rito speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, poiché la causa era stata introdotta con atto di citazione, decisa dal Tribunale in composizione monocratica con sentenza e previa precisazione delle conclusioni, senza che risultasse una consapevole scelta del rito speciale. Ne è derivato che l'impugnazione doveva essere proposta con appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., mentre era errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata denunciata la violazione di legge quale vizio del ricorso per cassazione.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'erroneità della declaratoria di inammissibilità del gravame.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14
Il rito speciale per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato comporta, secondo la Corte, ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo solo quando il procedimento sia effettivamente svolto secondo quel rito.
Richiamato per qualificare la forma di introduzione del giudizio e il rito sommario ordinario.
È il mezzo di impugnazione corretto quando il procedimento si è svolto nelle forme del rito sommario ordinario e il primo giudice ha deciso con sentenza.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- L'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere compiuta secondo il principio dell'apparenza, cioè in base alla qualificazione data dal giudice al provvedimento e al rito concretamente seguito, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione.
- Nei procedimenti per la liquidazione dei compensi professionali, il ricorso per cassazione 'per saltum' è ammissibile solo se il giudizio si sia effettivamente svolto secondo il rito speciale previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011; se invece il processo è stato trattato e definito secondo il rito sommario/ordinario con sentenza del tribunale monocratico, l'impugnazione va proposta con appello.
- Il mutamento del rito erroneamente introdotto compete al giudice; la parte non può essere onerata di impugnazioni cautelative per il solo dubbio sul rito applicato.
- Ai fini dell'ammissibilità del mezzo di gravame rilevano le modalità concrete di svolgimento del procedimento e non la sola astratta riconducibilità della controversia a un rito speciale.
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