Cassazione Penale, Sentenza n. 19590/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 25/11/2025 che revocava la messa alla prova. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 464-octies, comma 2, 127, comma 5, e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo che la revoca è stata adottata de plano o nell'ambito di un'udienza fissata per altra finalità (verifica del programma), senza la preventiva fissazione di un'udienza camerale specifica e senza il necessario avviso alle parti, con conseguente lesione del principio del contraddittorio e nullità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui l'art. 464-octies, comma 2, c.p.p. impone la fissazione di un'apposita udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con avviso alle parti almeno dieci giorni prima, e che la revoca de plano o decisa senza udienza specifica integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c). Tuttavia, nella fattispecie la difesa era presente all'udienza del 25/11/2025 e non eccepì la violazione immediatamente; la Corte ha pertanto ritenuto la nullità sanata perché non dedotta tempestivamente in udienza (ai sensi dell'art. 182 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 464-octies cod. proc. pen.
Imposta la necessità che, per la valutazione dei presupposti della revoca della messa alla prova, il giudice fissi un'udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p. con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima; la sua violazione determina nullità generale a regime intermedio se la revoca è adottata senza udienza camerale.
Disciplina l'udienza camerale e il contraddittorio in sede camerale; richiamato come modalità procedurale attraverso cui devono essere convocate le parti per la valutazione della revoca.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica la nullità generale a regime intermedio; applicata per qualificare la nullità derivante dalla mancata fissazione dell'udienza camerale e dalla violazione del contraddittorio nella revoca della messa alla prova.
Individua i presupposti per la revoca della messa alla prova; la Corte richiama che la valutazione di tali presupposti richiede il contraddittorio camerale svolto con avviso alle parti.
Stabilisce che le nullità che avvengono in udienza devono essere eccepite immediatamente dal difensore; la mancata immediata eccezione comporta la sanatoria della nullità rilevata in udienza.
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova richiede la preventiva fissazione di un'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con avviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima; senza ciò la revoca è affetta da nullità generale a regime intermedio.
- La revoca 'de plano' o adottata nell'ambito di un'udienza convocata per diversa finalità, senza avviso specifico sul punto, è illegittima salvo che la nullità non sia tempestivamente eccepita in udienza.
- La nullità derivante dalla violazione del contraddittorio in udienza è sanabile se il difensore presente non la eccepisce immediatamente ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; pertanto la tutela processuale può essere compromessa se l'eccezione non è sollevata sul momento.
- Se il difensore eccepisce immediatamente la mancata fissazione dell'udienza camerale o la carenza di avviso, il provvedimento di revoca può essere annullato e il giudice obbligato a riesaminare la questione con il corretto contraddittorio.
- In sede di pianificazione delle udienze è opportuno che il giudice indichi, anche in forma succinta, l'oggetto dell'udienza se si tratta di questioni che possono comportare la revoca della messa alla prova, per evitare vizi procedurali.
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