Cassazione Penale, Ordinanza n. 32317/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo le censure generiche, assertive e manifestamente infondate. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura stabilita nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari, ha confermato la condanna di un imputato alla pena indicata in sentenza per il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. e ha rideterminato la pena nei confronti dell'altro imputato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, tenendo conto che un episodio era già stato giudicato. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e inesistente in ordine all'affermazione di responsabilità penale. Il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della propria responsabilità, insistendo poi con memoria scritta per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici e assertivi. Quanto al primo ricorrente, i giudici di merito avevano adeguatamente valutato le sue dichiarazioni, ritenute mendaci sulla base degli elementi processuali, tra cui l'accertata attività di spaccio di eroina svolta da altro soggetto e l'uso convenzionale dell'espressione "I like" quale manifestazione della disponibilità di sostanza stupefacente. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha rilevato che egli aveva rinunciato in appello ai motivi concernenti la responsabilità, sicché la censura proposta in cassazione sul medesimo punto risultava generica e manifestamente infondata.
Norme richiamate
La norma è indicata quale titolo del reato per il quale è stata confermata la condanna di uno dei ricorrenti.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
La norma è indicata quale titolo del reato concernente la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per il quale la pena di uno dei ricorrenti è stata rideterminata in appello.
Massime di principio
- È manifestamente infondato e inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione senza individuare puntualmente le ragioni per cui la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria, inesistente o illogica, limitandosi ad affermazioni assertive.
- La valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, comprese le ragioni per cui esse siano state ritenute mendaci, appartiene al giudizio di merito quando sia sorretta da una motivazione coerente con gli elementi processualmente acquisiti; una contestazione generica non consente il sindacato di legittimità.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente la responsabilità penale quando, in sede di appello, l'imputato abbia rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità e in cassazione riproponga tale censura in modo generico.
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