Cassazione Penale, Sentenza n. 33983/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta, formulata in sede di esecuzione, di dichiarare ineseguibile la detenzione domiciliare sostitutiva disposta in favore di Giancarlo LO NARDO. Il motivo era che quella misura sarebbe stata ineseguibile in ragione del regime di arresti domiciliari già scontato dall'imputato (dal 4.11.2021) e dei reati "ostativi" richiamati, alla stregua del combinato disposto degli artt. 4‑bis Ord. Pen. e 59 legge n. 689/1981 e dell'art. 661 c.p.p.; il Procuratore sosteneva che si trattava di una pena illegale ed impugnabile in sede di esecuzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la misura applicata non fosse una "pena illegale" nel senso tecnico (cioè una sanzione di specie diversa o superiore ai limiti edittali), ma un vizio di valutazione/argomentazione del giudice di merito che ha portato all'applicazione di una misura favorevole al condannato (pena "illegittima" e non "illegale"). Tale vizio doveva essere dedotto in sede di cognizione (tramite impugnazione della sentenza in cui la pena fu determinata), mentre il giudice dell'esecuzione non può modificare il contenuto sostanziale del giudicato favorevole al condannato senza violare il divieto di reformatio in peius e l'intangibilità del giudicato. Perciò il ricorso (proposto con motivi diversi da quelli ammessi dalla legge) è stato dichiarato inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 615, comma 2, c.p.p.; essendo ricorso della pubblica accusa, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese
Norme richiamate
Riferito dalla Corte d'Appello per motivare l'inammissibilità della richiesta della Procura Generale in sede esecutiva; normalmente disciplina le impugnazioni avverso provvedimenti in materia di esecuzione
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha articolato il ricorso ai sensi di questa disposizione ma la Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero ammissibili
art. 606, comma 3 e art. 615, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamate dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge
art. 4‑bis Ordinamento Penitenziario
Invocato dal Procuratore per sostenere l'ineseguibilità della misura sostitutiva alla luce delle disposizioni sugli effetti dei reati ostativi; la Corte ha ritenuto che l'eventuale conflitto con questa norma costituisse questione da sollevare in sede di cognizione
Richiamata dal ricorrente insieme all'art. 4‑bis per sostenere l'inapplicabilità della misura sostitutiva; la Corte ha ritenuto che la deduzione attiene alla legittimità della scelta sanzionatoria di merito e non alla ineseguibilità in sede esecutiva
Richiamato nella vicenda con riferimento all'istituto dell'esecuzione e alle cause ostative; la questione relativa all'applicazione di tale articolo doveva essere svolta in sede di cognizione sulla sentenza che ha determinato la pena
Massime di principio
- Distinguere "pena illegale" (sanzione di specie diversa o superiore ai limiti edittali) da "pena illegittima" (vizi di motivazione o applicazione che non cambiano la specie o i limiti edittali); solo la prima riguarda la categoria tecnica che può giustificare ricorsi specifici in Cassazione
- Se la pena sostitutiva è stata applicata per errore di giudizio favorevole al condannato, l'intervento correttivo non può avvenire in sede esecutiva perché ciò comporterebbe una modifica sostanziale del giudicato (divieto di reformatio in peius e intangibilità del giudicato)
- I vizi relativi alla determinazione della pena in senso favorevole al condannato devono essere rilevati e impugnati in sede di cognizione (impugnazione della sentenza); il pubblico ministero che intenda ottenere la correzione deve porre tempestivo gravame in quella sede
- Il giudice dell'esecuzione può valutare l'eseguibilità materiale della pena, ma non può sostituirsi al giudice della cognizione per correggere errori che incidono sul contenuto sostanziale della sentenza irrevocabile
- Quando si intende contestare la compatibilità di una misura sostitutiva con norme ostative (es. art. 4‑bis Ord. Pen.), è necessario valutare se la questione incida sulla legalità formale della pena (edittalità/specie) o solo sulla sua legittimità: nel primo caso l'impugnazione in Cassazione è la sede appropriata; nel secondo la via esecutiva è inidonea
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33862/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33863/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33865/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33866/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33867/2024 del 06/09/2024
- Sentenza penale · 6 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33868/2024 del 06/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →