Cassazione Penale, Sentenza n. 34449/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/03/2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza della Corte d'appello per i Minorenni di Napoli del 20/11/2014 (pena 4 mesi). La revoca era motivata con riferimento a una successiva sentenza del Tribunale di Napoli Nord (16/09/2015) relativa a un reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. pen. (criteri di concessione della sospensione per soggetti con età tra 18 e 21 anni). Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che la revoca fosse erronea perché fondata su una sentenza che aveva a sua volta concesso la sospensione condizionale della pena: secondo consolidata giurisprudenza una condanna con pena condizionalmente sospesa non può di per sé determinare la revoca di una sospensione condizionale precedente, salvo che la seconda sospensione sia stata successivamente revocata a seguito di una ulteriore condanna. Pertanto l'ordinanza di revoca è stata annullata per mancanza del presupposto che legittimasse la revoca.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente per i limiti di pena applicabili a soggetti tra 18 e 21 anni; tuttavia la Corte non ha ritenuto decisivo tale profilo per l'annullamento, basando la decisione su diverso vizio di diritto (natura della successiva condanna)
La Corte osserva che la norma non opera nelle ipotesi in cui vi siano due sole condanne a pena sospesa, perché il presupposto applicativo della disposizione richiede un diverso assetto fattuale (es. revoca di una delle sospensioni)
Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza; la Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'ultima parte dell'art. 164, cui si riferisce anche art. 168, presuppone l'esistenza di più condanne con effetti distinti
Norma sostanziale relativa al delitto contestato nella successiva sentenza; la Corte rileva che la sentenza su tale reato aveva concesso la sospensione condizionale, il che escludeva la possibilità di revoca automatica della precedente sospensione
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, n. 43020/2008; Sez. 1, n. 3416/2000; Sez. 6, n. 2245/1997; Sez. 1, n. 15535/2019
Costante orientamento secondo cui una condanna con pena condizionalmente sospesa non determina la revoca di una precedente sospensione; la seconda sospensione può costituire titolo per revoca solo se essa stessa venga revocata a seguito di successiva condanna
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale di una pena precedente non può fondarsi su una successiva condanna che abbia a sua volta ottenuto la sospensione condizionale della pena: una pena sospesa non costituisce di per sé titolo per revocare una sospensione già concessa.
- Per poter revocare una sospensione già concessa in ragione di una successiva condanna, è necessario che la seconda sospensione sia stata revocata (ad esempio per effetto di una ulteriore condanna).
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la natura e l'efficacia della successiva condanna (se la pena è effettiva o sospesa) prima di adottare provvedimenti revocatori rispetto a precedenti benefici concessi.
- Nel contestare una revoca della sospensione condizionale è utile controllare le date di irrevocabilità e la natura formale delle sentenze intervenute (condanna definitiva vs condizionalmente sospesa) e far valere la consolidata giurisprudenza favorevole al mantenimento della sospensione quando la seconda pena è anch'essa sospesa.
- Le deduzioni basate su limiti specifici di legge (es. art. 163 cod. pen. per età) possono essere rilevanti, ma il profilo decisivo resta l'analisi della presenza o meno di un titolo giuridico idoneo a giustificare la revoca (es. revoca della seconda sospensione)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34386/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34390/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2024 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →