Sentenza del 22/09/2021 n. 3376 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva assoggettato all'imposta ipotecaria la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, insita nell'atto di vendita di beni ereditari (art. 476 c.c.), ritenendo l'Ufficio non sussistenti i presupposti per l'agevolazione prevista dall'art. 10, co. 3, d.lgs. n. 23/2011. L'Ufficio sosteneva che solo gli adempimenti catastali e accessori conseguenziali agli atti dispositivi possono beneficiare dell'agevolazione, mentre la trascrizione dell'accettazione sarebbe autonomo atto imponibile.
La decisione
La Commissione Regionale per la Lombardia ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che l'accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. fosse contenuta nell'unico atto di vendita già assoggettato all'intera imposta ipotecaria; pertanto la trascrizione di tale accettazione, essendo parte integrante dell'atto già tassato, non può essere soggetta a ulteriore imposizione senza causare duplicazione dell'onere tributario. Pur riconoscendo che in astratto la trascrizione dell'accettazione è un atto sostanziale autonomo ai sensi dell'art. 2648 c.c., nel caso concreto si è trattato della clausola contenuta nel medesimo atto traslativo e quindi non imponibile separatamente. Spese compensate.
Norme richiamate
L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dall'atto di vendita di beni ereditari: quando l'accettazione è contenuta nell'atto dispositivo, essa forma parte integrante del medesimo atto e non può essere tassata separatamente.
Prevede l'obbligo di trascrizione dell'accettazione dell'eredità; la Corte osserva che, sebbene la trascrizione sia in astratto un atto sostanziale e autonomo volto all'opponibilità ai terzi, ciò non esclude che, quando l'accettazione è contenuta nell'atto traslativo, la relativa trascrizione non debba essere assoggettata a ulteriore imposta già assolta per l'atto principale.
art. 10 co. 3 d.lgs. n. 23/2011
Disciplina l'agevolazione fiscale per atti consequenziali agli atti dispositivi già assoggettati a imposta di registro; la Corte rileva che, nel caso di accettazione tacita inserita nell'atto di vendita, l'ulteriore tassazione della trascrizione non è consentita perché determinerebbe duplicazione dell'imposta già gravante sull'atto principale.
art. 1 tariffa allegata al TUIR (richiamato)
Richiamato dalla parte resistente e dall'Ufficio in relazione alla piena tassazione dell'atto dispositivo; la sentenza sottolinea che se l'atto dispositivo è già integralmente tassato, non può sussistere una seconda imposizione sulla clausola di accettazione tacita contenuta nel medesimo atto.
Massime di principio
- Se l'accettazione dell'eredità è espressa tacitamente e risulta contenuta nell'atto dispositivo (es. atto di vendita) ai sensi dell'art. 476 c.c., la trascrizione di tale accettazione non può essere assoggettata a ulteriore imposta ipotecaria: si evita così la duplicazione dell'imposizione.
- La qualificazione formale della trascrizione come "atto sostanziale e autonomo" (art. 2648 c.c.) non esclude l'applicazione del principio antiduplificazione quando l'atto di trascrizione attiene a una clausola già sottoposta a tassazione nell'atto principale.
- L'agevolazione dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 23/2011 si applica agli adempimenti consequenziali agli atti dispositivi già tassati; va valutato caso per caso se un adempimento (es. trascrizione) è effettivamente autonomo o è integrato nell'atto dispositivo.
- Se l'accettazione è posta in atto separato rispetto al trasferimento (non contenuta nell'atto dispositivo), l'esito fiscale può essere differente e la trascrizione potrebbe essere soggetta a imposizione: è quindi cruciale la ricostruzione testuale e teleologica degli atti.
- Prassi consigliata per i privati/notaio: redigere e documentare chiaramente che l'accettazione dell'eredità è contenuta e consumata nell'atto dispositivo per prevenire contestazioni e duplicazioni d'imposta; in alternativa, se l'accettazione è separata, prevedere espressa indicazione delle ragioni fiscali e delle agevolazioni invocate.
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