Cassazione Penale, Ordinanza n. 28561/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 733,34 di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando la sentenza di appello sia resa all'esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti sui punti concordati comporta rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale. Poiché il ricorso mirava a contestare profili coperti dall'accordo, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi di appello vincola le parti sui punti concordati e preclude la deduzione in cassazione di doglianze incompatibili con l'accordo, salvo il limite della pena illegale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese consegue la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la necessità della sanzione pecuniaria solo quando la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. non può essere utilizzato per rimettere in discussione punti oggetto dell'accordo, poiché l'adesione al concordato comporta rinuncia alle diverse doglianze nel giudizio di legittimità.
- L'unica censura ancora ammissibile contro la sentenza resa a seguito di concordato è quella relativa alla pena illegale; restano precluse le contestazioni su qualificazione giuridica, attenuanti e trattamento sanzionatorio se coperte dall'accordo.
- La richiesta concordata sulla pena è vincolante nella sua integralità e presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e degli elementi che incidono sul calcolo sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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