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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13384/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che la dichiarazione della persona offesa e la testimonianza del P.G. relative a un riconoscimento fotografico, entrambe rese in fase di indagini (acquisite ex art. 512 c.p.p. e in assenza di contraddittorio), siano state utilizzate in modo esclusivo o comunque significativo per fondare la sua condanna, in violazione del divieto di utilizzare dichiarazioni predibattimentali prive di adeguato contraddittorio (richiamando orientamenti della CEDU e della giurisprudenza delle Sezioni Unite). Ha inoltre censurato la motivazione della Corte territoriale come manifestamente illogica, lamentando in particolare lo smarrimento del verbale di riconoscimento fotografico e l'equiparazione del contenuto dell'individuazione fotografica a mere dichiarazioni de relato senza adeguato accertamento formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale (Sez. U. 25/11/2010 e successive pronunce della Grande Camera della Corte EDU: Al Khawaja/Tahery 2011 e Schatschaschwili 2015) e la successiva interpretazione della Corte di legittimità che ammette l'utilizzo, anche determinante, di dichiarazioni predibattimentali purché sussistano "adeguate garanzie procedurali". Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto sussistenti tali bilanciamenti procedurali: dichiarazioni della persona offesa rese in immediatezza dei fatti, descrizione coerente del furto e dell'autore, riconoscimento fotografico effettuato con album predisposto dagli operanti e verbalizzato (sebbene il verbale sia stato poi smarrito), e la deposizione del P.G. che attestava l'individuazione fotografica da parte di Sari Giuseppe. Inoltre la difesa non aveva chiesto l'esame diretto di Sari Giuseppe. Alla luce di ciò la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito congrua e conforme ai principi di diritto applicabili, confermando la condanna per il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Articolo in base al quale è stato contestato il reato ascrittò all'imputato (furto in abitazione); la sentenza di merito lo ha ritenuto provato.

  • art. 625 n. 2 cod. pen. (aggravante)

    Aggravante riconosciuta in fatto dai giudici di merito e considerata nella determinazione della pena.

  • art. 61 n. 5 cod. pen. (aggravante esclusa)

    Aggravante contestata ma esclusa dalla decisione di merito.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Norma sulla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni acquisite ex art. 512 purché sussistano adeguate garanzie procedurali che ne assicurino l'attendibilità.

  • art. 512-bis cod. proc. pen.

    Rilevata nella disamina giurisprudenziale come disciplina correlata alla valutazione delle dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio (caso di impossibilità assoluta di escussione).

  • art. 111 Cost. e principio del contraddittorio

    Richiamato come principio costituzionale che impone un'interpretazione restrittiva delle eccezioni al metodo dialettico di acquisizione della prova; la Corte ha bilanciato questo principio con la giurisprudenza CEDU che ammette eccezioni se compensate da garanzie procedurali.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Principio del giusto processo invocato come parametro interpretativo: la giurisprudenza della Corte EDU (Grande Camera) consente l'utilizzo di dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio se sussistono solide garanzie procedurali che bilancino il sacrificio del diritto di difesa.

  • Sez. U. n. 27918/2010 (Cassazione)

    Sez. U. 25/11/2010, n. 27918

    Decisione che affermava il principio restrittivo secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio non possono fondare in modo esclusivo o significativo la responsabilità penale; punto di partenza della successiva evoluzione giurisprudenziale.

  • Corte EDU Grande Camera, Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito (15/12/2011)

    Grande Camera, 15/12/2011, Al Khawaja e Tahery

    Pronuncia che ha introdotto il criterio della valutazione complessiva dell'equità del processo: le dichiarazioni assunte in assenza di contraddittorio possono essere utilizzate se vi sono elementi compensativi e "solide garanzie procedurali".

  • Corte EDU Grande Camera, Schatschaschwili c. Germania (15/12/2015)

    Grande Camera, 15/12/2015, Schatschaschwili

    Conferma e chiarisce i principi di Al Khawaja; afferma la necessità che il giudice verifichi la compatibilità delle dichiarazioni rese da testimone assente con le garanzie convenzionali.

  • Cass. Sez. 2, n. 19864/2019 (Mellone)

    Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone

    Individua la nozione di 'garanzie procedurali' idonee a compensare il deficit di contraddittorio, tra cui l'accurato vaglio della credibilità e la compatibilità con i dati di contesto.

  • Cass. Sez. 2, n. 15492/2020 (C.)

    Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020

    Precisazione secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 possono costituire la base esclusiva e determinante di responsabilità se rese in presenza di adeguate garanzie procedurali e compatibilità con dati di contesto.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali acquisite legittimamente possono, in linea di principio, costituire anche la base determinante della condanna solo se il giudice verifica l'esistenza di 'adeguate garanzie procedurali' (accurato vaglio di credibilità, modalità di raccolta, compatibilità con dati di contesto e, se presenti, elementi corroborativi).
  • La giurisprudenza della Corte EDU (Grande Camera) ha introdotto flessibilità: non vi è un divieto assoluto ma una valutazione complessiva dell'equità del processo che può giustificare l'utilizzo di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio se compensate da garanzie procedurali solide.
  • L'individuazione fotografica è una prova atipica il cui valore dipende dall'attendibilità di chi l'ha effettuata; la testimonianza del P.G. che riferisce un riconoscimento può essere utilizzata anche se il verbale è smarrito, purché la valutazione di merito ne trovi adeguata attendibilità e la difesa abbia avuto possibilità di reagire (es. richiedere l'esame del testimone diretto).
  • Per contestare efficacemente una condanna fondata su prove predibattimentali è necessario dimostrare l'assenza delle garanzie procedurali invocate dal giudice di merito o l'irrimediabile pregiudizio del diritto di difesa; mere osservazioni sulla mancanza di un documento formale (se non accompagnate da prova dell'irrimediabile pregiudizio) possono non essere decisive.
  • La difesa dovrebbe attivarsi tempestivamente in istruttoria e dibattimento (es. chiedendo l'escussione diretta di testimoni o proponendo rilevanti c.t.u. e mezzi di prova) per evitare che l'omissione limiti le censure in sede di legittimità.

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