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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12899/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto del 24/03/2021 che rigettava la richiesta di revoca della confisca del terreno sito in Rizziconi (foglio 30, particella 197). Sosteneva di essere proprietaria del bene (compravendita 25/11/2009) e di averne avuto la disponibilità prima del 2001 nonché antecedentemente al sequestro del 16/04/2008. Contestava la decisione del Tribunale per aver ritenuto necessaria una "prova nuova" sopravvenuta per ottenere la revoca quando, a suo avviso, un terzo rimasto estraneo al procedimento di prevenzione può chiedere la restituzione anche indipendentemente da elementi probatori sopravvenuti; inoltre contestava le conclusioni del Tribunale sulla disponibilità del bene da parte della società Ediltra s.r.l. riconducibile a Crea Antonio e rilevava che il terreno non era mai entrato nel patrimonio sociale ma rimaneva bene personale della ricorrente.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti ad altra sezione del Tribunale di Reggio Calabria per il riesame. In motivazione la Corte ha osservato che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente trasformato il procedimento de plano in procedimento camerale partecipato, ma tale irregolarità non costituisce causa di nullità automatica. Richiamando il prevalente orientamento di legittimità, la Corte ha ritenuto applicabile il principio di conversione dell'impugnazione (art. 568, comma 5) e ha quindi disposto che le doglianze vadano esaminate nell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, che è il giudice competente a valutare anche le questioni istruttorie di merito.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento in camera di consiglio dinanzi al giudice dell'esecuzione; il Tribunale aveva usato la procedura camerale anziché provvedere de plano. La Corte rileva la distinzione fra fase preliminare de plano e procedimento camerale.

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà per il giudice dell'esecuzione di provvedere de plano sulla revoca della misura; costituisce la norma cui avrebbe dovuto attenersi il giudice dell'esecuzione e disciplina l'opposizione quale rimedio proprio.

  • art. 676, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 667 per i termini procedurali relativi alla fase preliminare; la Corte evidenzia l'obbligo di provvedere senza formalità nella fase de plano.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente la conversione dell'impugnazione proposta con denominatione errata; la Corte applica tale principio per riqualificare il ricorso per cassazione in opposizione al giudice dell'esecuzione.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio della tassatività delle nullità; la Corte afferma che l'omessa fase de plano non determina nullità di ordine generale se non prevista dalla legge.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Distinzione rispetto alle nullità di ordine generale; la Corte rileva che le garanzie del contraddittorio si attuano nella fase camerale e non nella fase preliminare de plano.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e applicazione della legge); la Corte però ha ritenuto prevalente la questione di riqualificazione e rimessione per il riesame in opposizione.

  • art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    Norma richiamata dalla ricorrente che disciplina la tutela dei diritti dei terzi nel procedimento di prevenzione; la questione relativa alla necessità o meno di prove sopravvenute per la restituzione è stata indicata come questione di merito che deve essere esaminata dal giudice dell'esecuzione nel procedimento di opposizione.

Massime di principio

  • Se il giudice dell'esecuzione decide in contraddittorio (procedura camerale) quando la legge prevedeva un provvedimento de plano, l'irregolarità non comporta automaticamente nullità: il rimedio appropriato è in prevalenza la conversione dell'impugnazione in opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
  • La Corte favorisce il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis: un ricorso di diritto sostanzialmente idoneo non va dichiarato inammissibile per un errore di nomen iuris ma deve essere riqualificato e trasmesso al giudice competente.
  • Le questioni di merito (es. titolarità del diritto di proprietà del terzo, disponibilità antecedente al sequestro, rilevanza di possesso pregresso) devono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione in sede di opposizione, che ha piena cognizione e poteri istruttori, e non dal giudice di legittimità in sede di cassazione.
  • Nel contenzioso relativo alla revoca della confisca nei confronti di terzi estranei al procedimento di prevenzione è necessaria un'attenta valutazione da parte del giudice dell'esecuzione sulla prova della titolarità del diritto e sulla eventuale incidenza della confisca parziale della società; non è corretto anticipare la valutazione definitiva in sede di cassazione quando sussistono questioni istruttorie.
  • Prima di proporre impugnazioni in Cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione, il rimedio più appropriato è l'opposizione prevista dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen.; la via della cassazione può essere riqualificata ma ciò determina la rimessione al giudice di merito per il riesame.

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