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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20312/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto convenzionale del 31/7/1953 tra un Comune e l’ente acquedotti che gestiva il servizio idrico e incassava gli importi dagli utenti per poi riversarne una parte al Comune. Il Comune aveva ottenuto decreto ingiuntivo per complessivi euro 551.601,89, di cui euro 528.287,91 per canoni di fognatura e depurazione, invocando anche il principio del "riscosso per il non riscosso", ed euro 23.313,97 per spese di interventi urgenti eseguiti dal Comune su richiesta dell’ente. L’ente aveva proposto opposizione e, in appello, il Comune lamentava: 1) l’erronea esclusione del credito da canoni nella misura di euro 230.703,18, sostenendo che la pretesa derivava direttamente dal contratto e che spettava all’ente provare l’adempimento o l’estinzione dell’obbligazione; 2) l’erroneo rigetto della domanda per euro 23.313,97, deducendo che l’obbligo di rimborso per lavori urgenti discendeva dal contratto e che l’ente non aveva provato il contrario; 3) la conseguente erronea regolazione delle spese. L’ente, con ricorso incidentale, censurava a sua volta l’accoglimento in appello della pretesa del Comune relativa ai canoni idrici delle utenze comunali per euro 108.802,31, sostenendo che il credito era provato dal contratto e che spettava al Comune dimostrare il pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune e infondato il ricorso incidentale dell’ente. Ha ritenuto che il primo motivo del Comune non colpiva la vera ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata principalmente sull’inammissibilità per novità della domanda relativa al principio del "riscosso per il non riscosso"; inoltre la censura pretendeva una rivalutazione del merito e della prova documentale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo del Comune, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove e perché il ricorrente non aveva riportato il testo del contratto da cui pretendeva di far discendere l’obbligo di intervento urgente. Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha respinto osservando che l’ente non aveva censurato la ratio decisiva dell’appello, fondata sull’art. 7 del contratto del 31/7/1953, che prevedeva la gratuità della fornitura idrica entro il limite di quattro metri cubi giornalieri e il pagamento solo dell’eccedenza; pertanto spettava all’ente dimostrare il superamento di tale soglia e la quantificazione esatta del credito, prova non fornita. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è mezzo a critica vincolata e non consente una nuova valutazione del merito; la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    richiamato solo per escludere, nel caso concreto, l'improcedibilità in ragione della disciplina temporale applicabile al giudizio pendente dal 2020

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione e al deposito del controricorso e del ricorso incidentale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di spese, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la censura perché non investiva la ratio della decisione di merito

  • art. 1218 c.c.

    richiamato da entrambe le parti per sostenere, rispettivamente, l’onere della prova dell’inadempimento o dell’adempimento

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di inadempimento e conseguenze della risoluzione, ma solo come supporto alle censure sulle obbligazioni contrattuali

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali e nella prova del credito

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di efficacia probatoria degli atti pubblici o equiparati

  • art. 2709 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili

  • art. 2710 c.c.

    richiamato per contestare l’utilizzabilità delle scritture contabili tra soggetti non imprenditori

  • art. 2721 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di ammissibilità della prova testimoniale

  • art. 2724 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di prova testimoniale in deroga ai limiti ordinari

  • art. 2725 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sul rapporto tra prova testimoniale e forma scritta

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alle presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alle presunzioni semplici

  • art. 7 del contratto del 31/7/1953

    "l'EAS provvederà a tenere in efficienza l'afflusso dell'acqua per le fontanelle pubbliche ed i bevai esistenti e fornirà gratuitamente l'acqua corrente per l'ospedale, il palazzo municipale, il macello, le scuole, gli orinatoi, il mercato comunale, le ville comunali, gli orfanotrofi... Detta fornitura gratuita è fissata per un quantitativo non superiore complessivamente a metri cubi quattro nelle 24 ore, mentre l'eventuale eccedenza verrà pagata dall'amministrazione comunale ha L. 70 al mc"

    la clausola è stata letta come limite alla gratuità della fornitura e come base dell’onere dell’ente gestore di provare il superamento della soglia giornaliera per pretendere il pagamento dell’eccedenza

  • artt. 14 e 15 L. 36/1994

    la Corte d'appello ha escluso che tali norme potessero fondare automaticamente il principio del "riscosso per il non riscosso"

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile censurare una motivazione sul merito quando la decisione di appello si fonda su una preliminare ratio di inammissibilità della domanda o del motivo, non specificamente impugnata; il ricorrente deve colpire tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la deduzione di violazione di legge non consente di sostituire al giudizio di merito una diversa lettura delle prove documentali o testimoniali.
  • Quando un contratto prevede una fornitura gratuita entro un certo limite quantitativo e il pagamento solo dell’eccedenza, chi agisce per il corrispettivo deve provare il superamento del limite e la precisa quantificazione del maggior consumo.
  • La parte che invochi un credito fondato su una specifica clausola contrattuale deve allegare e riprodurre il contenuto della clausola rilevante, se la censura in cassazione presuppone la sua portata decisiva; in difetto, il motivo è inammissibile o infondato.
  • Il principio del "riscosso per il non riscosso" non può essere desunto automaticamente in assenza di una previsione contrattuale chiara o di una base normativa inequivoca, né può essere introdotto per la prima volta in appello come domanda nuova.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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