Cassazione Penale, Sentenza n. 31884/2025 del 24/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più condanne definitive (sentenze emesse dalle Corti di Appello di Napoli e dal Tribunale di Piacenza). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 81 c.p. e vizio della motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato l'esclusione della continuazione, in particolare tra la quinta sentenza e le quattro precedenti, e avesse illegittimamente richiesto al difensore di allegare elementi specifici a sostegno della continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato che la continuazione richiede l'accertamento di un "medesimo disegno criminoso" programmato prima del primo reato della serie; ha ribadito i criteri di valutazione (momento ideativo, prova indiziaria, elementi rilevanti come tempi, luoghi, modalità, correi, bene giuridico) e precisato che, in sede esecutiva, è interesse della parte rappresentare elementi specifici a sostegno dell'istanza, pur non trattandosi di un onere formale. Nel caso concreto il Tribunale ha motivato, anche se sinteticamente, la mancata riconoscibilità della continuazione richiamando rigetti precedenti confermati in sede di legittimità, l'assenza di allegazioni e indicazioni concrete da parte della difesa e l'inverosimiglianza di un disegno criminoso unitario fra reati distanti nel tempo e con elementi fattuali non compatibili. Pertanto la decisione di rigetto è stata ritenuta adeguata e coerente.
Norme richiamate
Disciplina la continuazione tra reati; la Corte interpreta la 'medesima progettazione criminosa' come un momento ideativo precedente al primo reato della serie, che può essere accertato anche per via indiziaria e non richiede una pianificazione dettagliata ma una programmazione di più condotte verso un unico fine.
Regola la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte precisa che il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione salvo che sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione, e che la mancata prospettazione in sede di cognizione non impedisce l'esame in esecuzione.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sull'acquisizione delle sentenze da parte del giudice d'ufficio: in esecuzione la parte non è tenuta a depositare le copie delle sentenze perché il giudice provvede all'acquisizione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti di merito; la Corte ha valutato la motivazione del Tribunale nei limiti del sindacato previsto da questa disposizione e l'ha ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario accertare un momento ideativo e deliberativo comune antecedente al primo reato: la mera omogeneità materiale o la prossimità temporale non sono di per sé sufficienti.
- La prova del disegno criminoso è tipicamente indiziaria; elementi utili includono contiguità spazio-temporale, modalità operative, comunanza di correi e identità del bene giuridico offeso, ma ciascun elemento va valutato nel suo peso specifico e in modo unitario.
- In sede esecutiva la parte ha l'interesse (non un onere formale inderogabile) di esporre e documentare gli elementi che sostengono la richiesta di continuazione, perché tali elementi potrebbero non risultare dalle sentenze di merito; la mancata allegazione non può automaticamente condannare la domanda ma può rendere più difficile l'accertamento.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare confrontandosi con quanto rappresentato dalla parte e indicare le ragioni, desunte dalle sentenze o da altri elementi acquisiti, per accogliere o rigettare la continuazione; la motivazione può essere sintetica ma deve essere coerente e sufficiente al sindacato di legittimità.
- Il precedente rigetto della continuazione in sede di cognizione, se divenuto definitivo e specificamente motivato, è elemento rilevante per il giudice dell'esecuzione; tuttavia la mancata prospettazione della continuazione in fase di cognizione non preclude automaticamente il suo riconoscimento nella fase esecutiva.
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