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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19623/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Negrini impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. relativo a guida in stato di ebbrezza (art. 186 co. 2 lett. b, 2-sexies D.Lgs. 30/04/1992 n.285), deducendo la violazione dell'art. 649 c.p.p. (divieto del ne bis in idem) perché sul medesimo fatto era già intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione n.179/15 del Tribunale di Siena, con formula "perché il fatto non sussiste" (divenuta irrevocabile il 25/07/2015). La questione riguarda se la preclusione derivante dal giudicato potesse essere rilevata in sede di legittimità e, comunque, se il ricorrente avesse concreto interesse ad impugnare la declaratoria di improcedibilità per prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur ritenendo che, in presenza di chiara corrispondenza storico-naturalistica dei capi di imputazione, la preclusione del giudicato possa essere valutata anche in sede di Cassazione senza approfondimenti di merito, il ricorrente non ha dimostrato quale vantaggio concreto e attuale avrebbe conseguito dalla rimozione della sentenza di improcedibilità per prescrizione (ossia non ha provato effetti pregiudizievoli derivanti dalla sentenza impugnata né il vantaggio ottenibile). Perciò il ricorso è inammissibile e Negrini è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente al Giudice per le indagini preliminari di dichiarare la non procedibilità per estinzione del reato (prescrizione); la decisione impugnata è stata resa ai sensi di questa norma

  • art. 186 comma 2 lett. b) e 2-sexies D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale sulla guida in stato di ebbrezza; è il reato contestato nei procedimenti richiamati

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Prevede il divieto del ne bis in idem; la deduzione dell'avvenuta assoluzione precedente sul medesimo fatto è fondata su tale norma e costituisce la ragione della richiesta di declaratoria di improcedibilità per bis in idem

  • art. 459 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo usato per spiegare la rimessione degli atti e l'ambito di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento emesse dal GIP

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse per proporre impugnazione; la Corte lo applica per valutare la ammissibilità del ricorso

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'incidente di esecuzione; citata come via alternativa per far valere il giudicato quando la questione richiede accertamenti di merito non compatibili con la giurisdizione di legittimità

  • artt. 651-654 cod. proc. pen.

    Norme che regolano gli effetti del giudicato penale in altri giudizi (civili, amministrativi, disciplinari); citate per delimitare gli effetti extra-penali delle sentenze irrevocabili di assoluzione rispetto alle sentenze di improcedibilità

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Citata come esempio di diversa formula di assoluzione che può giustificare interesse all'impugnazione (effetti pratici o extrapenali della formula di proscioglimento/assoluzione)

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem può essere rilevato in Cassazione quando l'identità del fatto storico risulta chiaramente e direttamente dalla lettura degli atti processuali, senza che siano necessari approfondimenti di merito.
  • Se per decidere sulla preclusione del giudicato fossero necessari accertamenti di fatto o esame documentale non compatibile con il ruolo della Cassazione, la questione va sollevata con l'incidente di esecuzione (art. 669 c.p.p.).
  • Chi impugna deve avere un interesse concreto e attuale all'annullamento del provvedimento impugnato: l'interesse non è la mera rivendicazione di correttezza giuridica, ma la prospettazione di un vantaggio pratico ottenibile in caso di accoglimento e che persista fino alla decisione.
  • L'impugnazione di una sentenza di improcedibilità per prescrizione finalizzata soltanto a ottenere la declaratoria di bis in idem (anziché prescrizione) è inammissibile se il ricorrente non dimostra effetti pregiudizievoli o vantaggi concreti derivanti dalla diversa qualificazione.
  • È onere del ricorrente allegare e documentare la sentenza irrevocabile che fonda la preclusione del giudicato e spiegare quali effetti concreti gli deriverebbero dalla rimozione della decisione impugnata.

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