Cassazione Civile, Ordinanza n. 28395/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale che commercia motocicli e ciclomotori impugnava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2011, fondato dall'Ufficio su un anomalo ridimensionamento del magazzino riscontrato nel periodo 2004-2011. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello, riducendo la base imponibile, ma aveva ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato validamente instaurato perché l'Ufficio aveva richiesto chiarimenti e acquisito l'elenco delle giacenze. In Cassazione il contribuente deduceva violazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, dell'art. 24 della L. 4/1929 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente equiparato a contraddittorio effettivo una mera interlocuzione istruttoria, senza mettere il contribuente in condizione di conoscere compiutamente gli esiti dell'istruttoria e di svolgere controdeduzioni prima dell'emissione dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, trattandosi di accertamento IVA a tavolino, il contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati richiede che il contribuente sia reso partecipe dei risultati dell'attività istruttoria, così da potere formulare osservazioni e controdeduzioni prima dell'avviso di accertamento; non basta una semplice richiesta di chiarimenti o documenti. Poiché il contribuente aveva anche allegato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale, la Corte ha ritenuto violato il principio del contraddittorio e, quindi, invalido l'avviso impugnato. Ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio
nei procedimenti tributari armonizzati il diritto ad essere ascoltati impone un contraddittorio endoprocedimentale effettivo prima dell'adozione dell'atto
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato a sostegno delle garanzie difensive del contribuente
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato a sostegno delle garanzie difensive del contribuente
prevede rilascio del verbale, facoltà di osservazioni e divieto di emissione dell'avviso prima di 60 giorni, salvo urgenza motivata
art. 24 L. 4/1929
richiamato quale norma di garanzia procedimentale
artt. 3, 24 e 97 Cost.
richiamati a sostegno dei principi di ragionevolezza, difesa e buon andamento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto impositivo anche al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate, purché il contribuente deduca in giudizio in modo concreto le difese che avrebbe potuto far valere se tempestivamente sentito.
- Il contraddittorio non è rispettato da mere interlocuzioni istruttorie o da semplici richieste di documenti e chiarimenti: il contribuente deve essere posto a conoscenza degli esiti dell'attività preparatoria e istruttoria in modo da poter formulare osservazioni prima dell'adozione dell'avviso.
- La cosiddetta prova di resistenza è integrata quando il contribuente indica specifiche contestazioni che, se introdotte in sede procedimentale, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell'accertamento.
- In caso di accertamento IVA a tavolino, il principio del contraddittorio assume rilievo centrale e la sua omissione, ove dedotta e non pretestuosa, conduce all'annullamento dell'atto.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.
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